Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10
Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. (4)
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008
Art. 8
- Ulteriori interventi di sostegno finanziario
1. Il comitato di gestione della strada può accedere ai benefici previsti dagli atti regionali di programmazione settoriale per:
a) attività di promozione economica, nell’ambito della disciplina di cui alla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo);
b) attività di sostegno al turismo ed alle attività economiche nell’ambito della disciplina di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive);
d) attività di sostegno allo sviluppo locale sostenibile, nell’ambito della disciplina di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 41 (Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile).
Note del Redattore:
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.