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Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10

Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. (4)

Titolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 6
- Modalità di accesso ai contributi
1. Il Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta della Giunta regionale, stabilisce le linee di indirizzo per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie tipologie di intervento di cui all’articolo 5, comma 1 e per l’assegnazione dei contributi.
2. Le modalità di accesso ai contributi da parte dei comitati di gestione, di erogazione e di rendicontazione, e l’esercizio delle funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 9.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 81.

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Titolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 3.

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Lettera abrogata con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.