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Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10

Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. (4)

Titolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 5
- Contributi finanziari
1. La Regione concorre con altri soggetti pubblici e privati alla realizzazione delle finalità della presente legge erogando contributi in conto capitale ai comitati di gestione per i seguenti interventi (7)

Parole soppresse con l.r. 3 aprile 2014, n. 18, art. 3.

:
a) realizzazione e, previa intesa con gli enti territoriali competenti, messa in opera e manutenzione della segnaletica delle strade e delle relative componenti caratterizzanti, individuate sulla base delle indicazioni del regolamento di cui all’articolo 9;
b) realizzazione e diffusione di materiale informativo sulle strade, sia su supporto cartaceo che multimediale, anche in sinergia con il sistema locale delle agenzie per il turismo di cui alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);
c) realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale, e progetti di comunicazione e promozione delle strade;
d) sostegno all’azione di coordinamento e di integrazione delle strade.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con gli strumenti e le modalità previste dalle linee di indirizzo di cui all’articolo 6 e dal regolamento di cui all’articolo 9.
3. I contributi di cui alla presente legge sono conformi al regolamento della Comunità europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”).
4. I contributi erogati ai sensi della presente legge non possono essere cumulati con agevolazioni o contributi per lo stesso progetto o intervento a valere su altre norme comunitarie, statali o regionali.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 81.

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Titolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 3.

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Lettera abrogata con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.