Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10
Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. (4)
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008
Art. 3
- Comitato promotore e riconoscimento delle strade
1. Il comitato promotore può essere costituito da:
a) enti locali in forma singola o associata;
b) operatori economici nella produzione e nel commercio della ceramica, della terracotta e del gesso di cui all’articolo 1, comma 1, anche in forma associativa;
c) associazioni riconosciute ai sensi della vigente normativa in materia di riconoscimento della personalità giuridica privata o organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operanti nell’ambito della valorizzazione e promozione della ceramica, della terracotta e del gesso e dei territori caratterizzati dalla loro produzione;
d) organismi pubblici o privati con finalità di formazione professionale accreditati dalla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
e) istituzioni museali, centri di documentazione, archivi specializzati, o comunque istituti aventi carattere culturale collegati alla ceramica, alla terracotta e al gesso.
2. L’istituzione delle strade avviene per iniziativa dei comitati promotori formati secondo quanto disposto dal comma 1.
3. Il riconoscimento delle strade avviene a seguito di istanza presentata dai comitati promotori alla Giunta regionale, secondo quanto disposto dal regolamento di cui all’articolo 9.
b) che al comitato promotore aderiscano, anche in forma associata, almeno i due terzi dei comuni presenti nell’ambito territoriale di riferimento della strada;
c) che al comitato promotore aderisca un’associazione costituita da comuni di antica tradizione nella produzione di ceramica, terracotta e gesso.
5. La strada riconosciuta acquisisce una denominazione, scelta dal comitato promotore, caratterizzante la realtà territoriale, produttiva e culturale interessata.
Note del Redattore:
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.