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Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10

Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. (4)

Titolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 2
- Definizione delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana
1. Le strade sono costituite da itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi della Toscana caratterizzati dalla presenza di opere e produzioni storiche e contemporanee di ceramica, terracotta e gesso e possono interessare i territori di comuni diversi.
2. Le strade mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica predisposto dal comitato promotore di cui all’articolo 3, i luoghi della produzione e commercializzazione della ceramica, della terracotta e del gesso di cui all’articolo 1, comma 1, i luoghi di formazione degli operatori e degli artisti, le botteghe di scuola artigiane di cui all’articolo 9 della l.r. 58/1999 , i musei e le raccolte, i centri di documentazione e gli archivi storici delle produzioni, i luoghi di esposizione permanente o temporanea.
3. Possono far parte delle strade anche infrastrutture di servizio, con particolare riguardo a quelle di carattere informativo, esercizi, attività economiche ed altri punti di interesse, funzionali o complementari al percorso di valorizzazione.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 81.

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Titolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 3.

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Lettera abrogata con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.