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Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10

Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. (4)

Titolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 11
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in complessivi euro 250.000,00, si fa fronte per l’esercizio finanziario 2008 con le risorse allocate sulle seguenti unità previsionali di base (UPB):
a) UPB 513 (Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti) per euro 50.000,00;
b) UPB 514 (Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento) per euro 200.000,00.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 81.

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Titolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 3.

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Lettera abrogata con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.