Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10
Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. (4)
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008
Art. 10
- Clausola valutativa (9)
1. Entro il 28 febbraio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sull’attuazione della legge in cui sono indicati in particolare:
a) l’elenco delle strade istituite e la composizione dei relativi comitati di gestione;
b) le risorse stanziate ed impegnate distinte per tipologia di intervento;
c) le attività realizzate dai comitati di gestione;
d) gli eventuali casi di revoca dei contributi.
Note del Redattore:
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.