Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 11
- Incompatibilità
1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:
a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e presidente di provincia della Toscana, presidente di unione dei comuni di cui all'articolo 110, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema del autonomie locali), presidente e membro di giunta dei circondari istituiti per legge regionale, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); (38)
b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;
c) avvocato o procuratore presso l’Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;
d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;
e) difensore civico di regione, provincia o comune;
f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile di enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, di cui all’articolo 50, comma 1, dello Statuto, nonché presso le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliero-universitarie del servizio sanitario della Regione Toscana; (8)
g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione;
g bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all’articolo 1, comma 1 bis, lettera b). (9)
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.
Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.