Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 8
- Documentazione per la proposta di nomina
1. Per le proposte di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale sono acquisiti:
a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta;
b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
c) elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi;
d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l’iscrizione ad albi professionali;
e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico;
f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;
g) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l’eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità o di conflitto di interesse esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.
3. Sono dichiarate inammissibili dal Presidente del Consiglio le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.
4. Per le nomine o designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale la documentazione di cui al comma 1 deve essere prodotta prima dell’adozione del decreto di nomina o designazione.
5. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi della presente legge e secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla conseguente normativa regionale.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle nomine di competenza regionale da effettuarsi su designazione o in una rosa di nominativi da parte di altri soggetti.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.
Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.