Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 5 bis
Elenchi regionale dei revisori legali (50)
1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
2. L’elenco è istituito in formato elettronico e consente agli interessati, in possesso dei requisiti, di presentare e aggiornare la domanda di iscrizione mediante accesso ad una apposita piattaforma telematica.
3. Le modalità di istituzione e gestione dell’elenco sono disciplinate con provvedimento dell’Ufficio di presidenza.
4. Le domande di iscrizione nell’elenco sono presentate da parte della persona direttamente interessata. Non sono previsti termini per effettuare la richiesta di iscrizione all’elenco regionale.
5. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco regionale i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
6. Il soggetto iscritto all’elenco è tenuto a comunicare tempestivamente integrazioni, variazioni, modificazioni e aggiornamenti dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda, ivi compreso il curriculum vitae.
7. In qualunque momento il soggetto iscritto può fare richiesta di cancellazione dall’elenco regionale.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.
Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.