Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 4
- Controllo preventivo del Consiglio
1. Le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) sono effettuate, ai sensi dello Statuto, previo controllo da parte del Consiglio.
2. A tal fine, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le nomine o designazioni che intende effettuare, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, corredate del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni della proposta.
3. Il Consiglio, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 e secondo le modalità definite dal proprio regolamento interno, che prevedono la possibile audizione del candidato, può formulare eventuali osservazioni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso, il Presidente della Giunta può procedere ad effettuare la nomina o designazione.
4. In caso di osservazioni del Consiglio, l’atto di nomina deve dare atto del loro accoglimento oppure esplicitare le motivazioni del loro mancato accoglimento.
5. Nei casi in cui, secondo la normativa di riferimento, una nomina di competenza del Presidente della Giunta avvenga a seguito di designazione vincolante da parte di altri soggetti o sia riservata a chi è titolare di determinate cariche oppure riguardi gli organismi tecnici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), le procedure di controllo consiliare preventivo di cui al presente articolo non si applicano e il Presidente della Giunta comunica tempestivamente al Consiglio la nomina effettuata.
6. La stipula da parte della Giunta di patti parasociali relativi a società nei cui organi di amministrazione siano presenti componenti nominati o designati dal Consiglio non può comportare alcuna deroga alle competenze del Consiglio in materia di nomine.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.
Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.