Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 23
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 (Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni);
b) legge regionale 15 maggio 1980, n. 55 (Norme sul rinnovo delle nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione);
c) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del Comitato di Controllo di cui all’art. 54 della L.R. 7 luglio 1992, n. 31 : “Disciplina del controllo sugli atti degli Enti Locali”);
d) legge regionale 8 aprile (28)1995, n. 45 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 , concernente “Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni”).
2. Sono abrogate le norme regionali che attribuiscono nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali in contrasto con l’articolo 22 della presente legge.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.
Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.