Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 20
- Norme transitorie
1. I soggetti nominati dalla Regione in carica all’entrata in vigore della presente legge che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse stabilite dalla legge stessa sono tenuti a rimuovere detta causa o a dimettersi dalla carica ricoperta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una o più proposte di legge di revisione delle normative vigenti in modo da uniformarle e renderle coerenti con le disposizioni dello Statuto e della presente legge.
3. Fino alla revisione delle normative di cui al comma 2, le nomine e designazioni continuano ad essere effettuate in conformità alle normative stesse.
4. In sede di revisione delle proprie normative ai sensi del comma 2, la Regione provvede ad uniformare i compensi per gli incarichi assegnati ai sensi della presente legge, tenendo conto dell’impegno che l’incarico comporta e della strategicità dell’ente ed organismo rispetto ai fini perseguiti dalla Regione.
5. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva al 30 giugno 2008.
6. In prima attuazione della presente legge, gli elenchi delle nomine e designazioni in scadenza nell’anno 2008, pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 (Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni), sostituiscono l’avviso di cui all’articolo 7 della presente legge.
7. Per le nomine e designazioni in scadenza nel secondo semestre 2008, il termine di cui all’articolo 4, comma 2, è ridotto a trenta giorni ed il termine di cui all’articolo 7, comma 3, è ridotto a quarantacinque giorni.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.
Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.