Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 5 bis
- Osservatorio legislativo interregionale (49)
1. L’Assemblea legislativa, tramite il settore legislativo, gestisce l’organizzazione dell’Osservatorio legislativo interregionale, unitamente alle sue risorse finanziarie.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell’ambito del bilancio è istituito un capitolo, con vincolo di destinazione, nel quale confluiscono gli importi versati annualmente dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a titolo di quota di adesione all’Osservatorio legislativo interregionale per le iniziative da esso svolte.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.