Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 16
-Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa del Consiglio regionale si articola in:
a) segretariato generale;
c) settori;
d) posizioni dirigenziali individuali.
2. Il segretario generale, responsabile del segretariato generale, e i responsabili delle direzioni di area, ove istituite, (38) costituiscono il comitato di direzione, le cui competenze sono disciplinate dal regolamento di cui dall’articolo 13, comma 3. Il comitato di direzione è convocato e presieduto dal segretario generale.
2 bis. Il segretario generale convoca e presiede periodiche riunioni dei dirigenti per il coordinamento e l’indirizzo delle attività. (39)
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.