Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
CAPO II
-Relazioni sindacali e rapporto di lavoro
Art. 26
-Relazioni sindacali
1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, mediante il confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l’armonizzazione delle politiche del personale, in particolare per i profili attinenti al trattamento economico.
2. Il segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell’Ufficio di presidenza.
3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente.
Art. 27
-Rapporti di lavoro
1. L’amministrazione consiliare regola il rapporto di lavoro con i dipendenti nel rispetto della disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adotta le misure necessarie secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 27 bis
1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e dell’utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.
2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altra area con un incarico di livello corrispondente, il personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale, sentiti il dipendente e i direttori di area interessati.
3. La mobilità del personale a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è disposta, sentiti il dipendente interessato il dirigente (45) e il direttore dell’area di appartenenza, dal segretario generale, d’intesa con il direttore generale della Giunta regionale.(46)
4. Il Consiglio regionale può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla medesima categoria o qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.
5. Il Consiglio regionale può consentire il trasferimento del proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche.
6. Il personale del Consiglio regionale può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri connessi al comando sono a carico dell’ente presso il quale il personale del Consiglio regionale funzionalmente opera.
7. Il comando di cui al comma 6, disposto previo assenso del dipendente, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente.
8. Il Consiglio regionale può utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio regionale e ivi imputati secondo le intese fra Giunta regionale e Consiglio regionale di cui all’articolo 29, comma 6.
9. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può distaccare, anche a tempo parziale, il personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni. Il distacco è disposto d’intesa con l’amministrazione interessata e non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge.
10. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell’ente di provenienza del personale distaccato.
Art. 27 ter
- Attività extraimpiego del personale(10)
1. Al personale del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui al capo IV della l.r 1/2009. in quanto compatibili ed intendendo le funzioni di cui agli articoli 33, comma 4 (30) e 34, comma 4 attribuite al segretario generale o al dirigente da questi delegato. (31)
2. All’attuazione delle disposizioni previste al comma 1, il Consiglio regionale provvede con regolamento interno. (32)
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento interno di cui al comma 2 al personale del Consiglio regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di Giunta regionale di cui all’articolo 69 della l.r 1/2009
4. Il Consiglio regionale provvede autonomamente agli adempimenti di cui all’articolo 53 del d.lgs.165/2001.
Art. 27 quater
- Accesso dell’Assemblea legislativa regionale alle banche dati della Giunta regionale (47)
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni consiliari di legislazione, indirizzo politico, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali, previste dallo Statuto, il Consiglio regionale accede alle banche dati della Giunta regionale per l’acquisizione in via ordinaria e costante di dati e informazioni.
2 . Le banche dati di cui al comma 1, coi relativi contenuti, sono individuate da apposita intesa tra l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’inizio di ciascuna legislatura, aggiornabile nel corso della legislatura stessa.
3. La mancata sottoscrizione da parte della Giunta regionale dell’intesa di cui al comma 2, costituisce violazione delle prerogative statutarie riconosciute all’Assemblea legislativa regionale.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.