Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 21
-Delega di funzioni
1. I dirigenti possono, per specifiche esigenze funzionali o di progetto e per un periodo di tempo delimitato, delegare con atto scritto a dipendenti della propria articolazione organizzativa, inquadrati nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale e responsabili di posizione organizzativa, l’attuazione di programmi, la cura di attività e l’adozione di atti, sulla base dei criteri determinati con deliberazione dell’Ufficio di presidenza. L'attribuzione di tale delega comporta un aumento della retribuzione di posizione. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.