Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 2
- Autonomia
1. L’Assemblea legislativa regionale esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi in piena autonomia, secondo i principi generali di organizzazione e di funzionamento delle assemblee parlamentari.
2. L’autonomia dell’Assemblea legislativa è garantita dall’articolo 28 dello Statuto e disciplinata dalla presente legge.
3. L’autonomia dell’Assemblea legislativa è presupposto essenziale per l’efficace svolgimento delle funzioni dell’Assemblea stessa, con particolare riferimento a quelle:
a) di rappresentanza della comunità toscana;
b) di legislazione, indirizzo politico, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali;
c) di promozione dei diritti e dei principi statutari e di verifica del loro stato di attuazione;
d) di promozione della partecipazione dei cittadini all’attività del Consiglio regionale;
e) di informazione e comunicazione istituzionale.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.