Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 19
- Direttori di area
1. Il direttore di area dirige l’area assicurando l’integrazione di ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali in coerenza con gli obiettivi e nell’ambito degli indirizzi definiti dal segretario generale.
2. Il direttore di area, ferma restando l’autonomia dei dirigenti responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale, svolge le seguenti funzioni:
a) assicura l’unitarietà di azione, l’integrazione delle materie e il coordinamento delle attività della direzione di area in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite dal segretario generale;
b) programma le attività, sulla base degli obiettivi definiti dal segretario generale, e assegna gli obiettivi, le risorse finanziarie e le risorse umane alle strutture interne alle direzioni di area;
c) propone al segretario generale la costituzione, la modifica e la soppressione dei settori, delle posizioni dirigenziali individuali e delle posizioni organizzative interne alla direzione di area e la nomina dei relativi responsabili; (21)
d) valuta il personale a suo diretto riferimento e i responsabili delle strutture dirigenziali interne alla direzione di area; (22)
e) dirige e controlla l’attività della direzione di area, con facoltà di assumere nei confronti dei dirigenti poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici; (22)
f) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica;
g) adotta gli atti di competenza;
h) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti assegnati alla direzione e del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza. (4)
h bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura posta a suo diretto riferimento. (53)
3. Il direttore di area, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della direzione di area da lui designato.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.