Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
TITOLO V
-Struttura organizzativa e personale
CAPO I
-Articolazioni organizzative
Art. 16
-Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa del Consiglio regionale si articola in:
a) segretariato generale;
c) settori;
d) posizioni dirigenziali individuali.
2. Il segretario generale, responsabile del segretariato generale, e i responsabili delle direzioni di area, ove istituite, (38) costituiscono il comitato di direzione, le cui competenze sono disciplinate dal regolamento di cui dall’articolo 13, comma 3. Il comitato di direzione è convocato e presieduto dal segretario generale.
2 bis. Il segretario generale convoca e presiede periodiche riunioni dei dirigenti per il coordinamento e l’indirizzo delle attività. (39)
Art. 17
-Strutture dirigenziali
1. Il segretariato generale è la struttura di massima dimensione del Consiglio regionale.
2. Le direzioni di area possono essere istituite (40) a supporto del Consiglio regionale per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e per la direzione amministrativa e funzionale delle articolazioni organizzative alle quali sono sovraordinate. Operano con autonomia organizzativa e funzionale nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali definiti dal segretariato generale.
3. I settori sono articolazioni organizzative costituite nell’ambito del segretariato generale e eventualmente (41) delle direzioni di area individuate sulla base dell’omogeneità dei prodotti e dei servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste.
4. Possono essere altresì costituiti dal segretario generale specifici settori per funzioni a carattere integrato e trasversale che interessino più direzioni, anche con carattere progettuale, con definizione di scadenze e obiettivi prefissati.
5. I settori si differenziano in relazione alla complessità delle funzioni svolte sulla base di criteri determinati dall’Ufficio di presidenza.
Art. 18
-Segretario generale
1. Il segretario generale dirige il segretariato generale, ne definisce gli indirizzi generali ed attribuisce alle direzioni di area ed alle strutture alle sue dirette dipendenze gli obiettivi strategici indicati dall'Ufficio di presidenza; assicura l’unitarietà dell’azione tecnico-amministrativa.
2. Il segretario generale esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) assiste il Presidente, l’Ufficio di presidenza, il Consiglio regionale e i gruppi consiliari nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali;
b) controlla l’attività del segretariato e può assumere la diretta trattazione di singole questioni, in caso di inerzia della struttura competente o di mancata osservanza delle direttive espresse dagli organi di indirizzo politico; (42)
c) assegna, sentito il comitato di direzione, le risorse di personale e finanziarie alle direzioni di area e alle articolazioni organizzative alle dirette dipendenze;
d) coordina le direzioni di area e le strutture dirigenziali (43) e risolve i conflitti di competenza tra le stesse;
e) rappresenta il segretariato generale nei rapporti con le strutture della Giunta regionale;
f) nomina i direttori di area;
g) costituisce, modifica, sopprime le strutture dirigenziali e le posizioni organizzative interne alle direzioni di area e nomina i relativi responsabili, su proposta dei direttori di area;(20)
h) costituisce, modifica, sopprime i settori e le posizioni individuali esterne alle direzione di area e nomina i relativi responsabili, nei confronti dei quali esercita le funzioni di valutazione;
i) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei direttori di area, sulla base dei risultati conseguiti, misurati in termini quantitativi e qualitativi. (20)
j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei direttori di area, dei dirigenti e del personale non dirigenziale posti a suo diretto riferimento nonché dei responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza, fermo restando che al personale delle suddette strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 53, comma 6 bis, ed all’articolo 57, comma 2 bis, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). (3)
j bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti relativi alle competenze attribuite ad esso medesimo e alla struttura posta a suo diretto riferimento. (52)
3. Il segretario generale in caso di assenza temporanea inferiore a sessanta giorni è sostituito da un direttore di area da lui designato. In caso di assenza o impedimento del direttore di area, il segretario generale è sostituito da un altro dirigente del segretariato generale, da lui designato.
4. L’Ufficio di presidenza individua tra i direttori di area o tra i dirigenti (43) l’incaricato per le sostituzioni in caso di assenza e impedimento del segretario generale superiore a sessanta giorni e fino ad un massimo di centottanta giorni; all’incaricato spetta oltre al trattamento economico in godimento la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’articolo 24, comma 4.
Art. 19
- Direttori di area
1. Il direttore di area dirige l’area assicurando l’integrazione di ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali in coerenza con gli obiettivi e nell’ambito degli indirizzi definiti dal segretario generale.
2. Il direttore di area, ferma restando l’autonomia dei dirigenti responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale, svolge le seguenti funzioni:
a) assicura l’unitarietà di azione, l’integrazione delle materie e il coordinamento delle attività della direzione di area in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite dal segretario generale;
b) programma le attività, sulla base degli obiettivi definiti dal segretario generale, e assegna gli obiettivi, le risorse finanziarie e le risorse umane alle strutture interne alle direzioni di area;
c) propone al segretario generale la costituzione, la modifica e la soppressione dei settori, delle posizioni dirigenziali individuali e delle posizioni organizzative interne alla direzione di area e la nomina dei relativi responsabili; (21)
d) valuta il personale a suo diretto riferimento e i responsabili delle strutture dirigenziali interne alla direzione di area; (22)
e) dirige e controlla l’attività della direzione di area, con facoltà di assumere nei confronti dei dirigenti poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici; (22)
f) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica;
g) adotta gli atti di competenza;
h) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti assegnati alla direzione e del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza. (4)
h bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura posta a suo diretto riferimento. (53)
3. Il direttore di area, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della direzione di area da lui designato.
Art. 20
-Dirigenti di settore
1. Il dirigente responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi. A tal fine svolge le seguenti funzioni:
a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica;
b) adotta gli atti di competenza;
c) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore nel rispetto delle direttive del direttore di area; (23)
d) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità; assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;
e) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale assegnato al settore e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza; (25)
f) garantisce l'integrazione e il raccordo organizzativo con gli altri settori, con riferimento alle competenze ad esso assegnate;
f bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura di cui è responsabile. (54)
2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente responsabile di articolazione equivalente, secondo le disposizioni del segretario generale o del direttore di area, se assegnato ad una direzione di area.
Art. 21
-Delega di funzioni
1. I dirigenti possono, per specifiche esigenze funzionali o di progetto e per un periodo di tempo delimitato, delegare con atto scritto a dipendenti della propria articolazione organizzativa, inquadrati nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale e responsabili di posizione organizzativa, l’attuazione di programmi, la cura di attività e l’adozione di atti, sulla base dei criteri determinati con deliberazione dell’Ufficio di presidenza. L'attribuzione di tale delega comporta un aumento della retribuzione di posizione. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.
Art. 22
-Posizioni dirigenziali individuali
1. Possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali nell’ambito del segretariato generale e delle direzioni di area, che fanno riferimento ad un settore, ad una direzione di area oppure al segretariato generale per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.
1 bis) Il titolare di posizione dirigenziale individuale esercita le competenze ad esso delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali.(55)
Art. 22 bis
- Dirigenti con contratto a tempo determinato (5)
1. Gli incarichi previsti dagli articoli 19, 20 e 22 al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10 (27) per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale, possono essere attribuiti dal segretario generale, su proposta del direttore di area di destinazione nel caso in cui l’incarico debba svolgersi all’interno della direzione di area, con contratto di diritto privato a tempo determinato, cui provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all’articolo 29, comma 6.
1 bis. Restano validi gli incarichi conferiti, in attuazione del comma 1, in data antecedente all’entrata in vigore della modifica di cui all’articolo 71, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2011, n.10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011). (28)
2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno triennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.
3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore ai cinque anni, cessa in ogni caso dopo sessanta giorni dalla nomina del nuovo segretario generale ed è rinnovabile.
4. L’incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.
Art. 23
-Acquisizione delle risorse di personale
1. L’accesso al ruolo unico del Consiglio regionale avviene mediante concorso pubblico. Per i dirigenti e per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari, l’accesso è disciplinato dal regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3, nel rispetto di quanto disposto dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la dirigenza e per il restante personale.
2. Il Consiglio regionale gestisce le procedure di acquisizione delle risorse professionali. Per lo svolgimento degli adempimenti attuativi, il Consiglio regionale può avvalersi anche degli uffici della Giunta regionale.
Art. 24
-Incarico di responsabilità di segretario generale
2. Il Segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, e resta in carica fino alla nomina del nuovo Segretario generale, che viene effettuata entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Ufficio di presidenza.(60)
2 bis. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, l’Ufficio di presidenza può attribuire l’incarico stesso ad un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale (26) per un periodo non superiore a novanta giorni. All'incaricato (26) non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 4. (6)
2 ter. Qualora il segretario generale debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, l’Ufficio di presidenza può sospendere il rapporto e attribuire l’incarico relativo all’esercizio temporaneo delle funzioni di segretario generale ad un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale a tempo indeterminato (26) che conserva la responsabilità della propria struttura. (6)
2 quater. All'incaricato (26) di cui al comma 2 ter non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento di cui al comma 2 bis.(6)
2 quinquies. L’incarico di cui al comma 2 ter cessa alla ripresa del rapporto con il segretario generale o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, con la nomina di un nuovo segretario generale. (6)
3. L’incarico di segretario generale è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua le modalità di valutazione ed i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche a seguito di revoca da parte dell’Ufficio di presidenza.
4. L’incarico di segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività di cui all’articolo 32 e all’articolo 33 bis, comma 2, della l.r. 1/2009 (50). Il trattamento economico del segretario generale, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni Locali, è determinato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi per figure dirigenziali equivalenti. (62)
5. Al segretario generale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 3, 4 e 6 e all’articolo 15, commi 3, 4 e 5 della legge 8 gennaio 2009, n.1. (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), con l’attribuzione all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle funzioni attribuite, da tali disposizioni, alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta regionale.(7)
5 bis. Fermo quanto previsto dal comma 5, il segretario generale può essere scelto anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature. (63)
Art. 25
-Durata degli incarichi dirigenziali(56)
1. I ’incarico di direttore di area, di dirigente di settore e di dirigente di posizione dirigenziale individuale è attribuito per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile.
Art. 25 bis
- Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti (8)
1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilità è assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse.
2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altro incarico di livello corrispondente i dirigenti a tempo indeterminato del ruolo del Consiglio regionale o modificare l’incarico attribuito (57), sentiti i direttori di area e i dirigenti interessati. Può inoltre assegnare un incarico di differente livello, esclusivamente previo consenso del dirigente interessato, sentito il direttore di area. (58)
3. La mobilità dei dirigenti a tempo indeterminato dal Consiglio alla Giunta è disposta, sentiti il dirigente interessato e il direttore dell’area di appartenenza, dal segretario generale previa intesa con il direttore generale della Giunta regionale.(44)
4. Alle modalità ed alle procedure per l’attuazione della mobilità tra il Consiglio regionale e soggetti pubblici e privati si applicano le disposizioni del regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3, o, in assenza di quest’ ultime, le disposizioni del regolamento della Giunta di cui all’articolo 18, comma 4, della l.r. 1/2009 intendendo in questo caso per la figura del direttore generale in materia di personale quella del segretario generale e per quelle dei direttori generali quelle dei direttori di area.
5. Il trasferimento e il comando di dirigenti del Consiglio regionale presso altre amministrazioni pubbliche, nonché di dirigenti di altre amministrazioni pubbliche presso il Consiglio regionale, sono disposti dal Segretario generale, previo parere favorevole, rispettivamente, del direttore dell'area di appartenenza o di destinazione del dirigente interessato. (51)
CAPO II
-Relazioni sindacali e rapporto di lavoro
Art. 26
-Relazioni sindacali
1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, mediante il confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l’armonizzazione delle politiche del personale, in particolare per i profili attinenti al trattamento economico.
2. Il segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell’Ufficio di presidenza.
3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente.
Art. 27
-Rapporti di lavoro
1. L’amministrazione consiliare regola il rapporto di lavoro con i dipendenti nel rispetto della disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adotta le misure necessarie secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 27 bis
1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e dell’utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.
2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altra area con un incarico di livello corrispondente, il personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale, sentiti il dipendente e i direttori di area interessati.
3. La mobilità del personale a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è disposta, sentiti il dipendente interessato il dirigente (45) e il direttore dell’area di appartenenza, dal segretario generale, d’intesa con il direttore generale della Giunta regionale.(46)
4. Il Consiglio regionale può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla medesima categoria o qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.
5. Il Consiglio regionale può consentire il trasferimento del proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche.
6. Il personale del Consiglio regionale può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri connessi al comando sono a carico dell’ente presso il quale il personale del Consiglio regionale funzionalmente opera.
7. Il comando di cui al comma 6, disposto previo assenso del dipendente, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente.
8. Il Consiglio regionale può utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio regionale e ivi imputati secondo le intese fra Giunta regionale e Consiglio regionale di cui all’articolo 29, comma 6.
9. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può distaccare, anche a tempo parziale, il personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni. Il distacco è disposto d’intesa con l’amministrazione interessata e non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge.
10. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell’ente di provenienza del personale distaccato.
Art. 27 ter
- Attività extraimpiego del personale(10)
1. Al personale del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui al capo IV della l.r 1/2009. in quanto compatibili ed intendendo le funzioni di cui agli articoli 33, comma 4 (30) e 34, comma 4 attribuite al segretario generale o al dirigente da questi delegato. (31)
2. All’attuazione delle disposizioni previste al comma 1, il Consiglio regionale provvede con regolamento interno. (32)
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento interno di cui al comma 2 al personale del Consiglio regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di Giunta regionale di cui all’articolo 69 della l.r 1/2009
4. Il Consiglio regionale provvede autonomamente agli adempimenti di cui all’articolo 53 del d.lgs.165/2001.
Art. 27 quater
- Accesso dell’Assemblea legislativa regionale alle banche dati della Giunta regionale (47)
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni consiliari di legislazione, indirizzo politico, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali, previste dallo Statuto, il Consiglio regionale accede alle banche dati della Giunta regionale per l’acquisizione in via ordinaria e costante di dati e informazioni.
2 . Le banche dati di cui al comma 1, coi relativi contenuti, sono individuate da apposita intesa tra l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’inizio di ciascuna legislatura, aggiornabile nel corso della legislatura stessa.
3. La mancata sottoscrizione da parte della Giunta regionale dell’intesa di cui al comma 2, costituisce violazione delle prerogative statutarie riconosciute all’Assemblea legislativa regionale.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.