Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
INDICE
Art. 1- Assemblea legislativa regionale
Art. 2- Autonomia
Art. 3-Ambito dell'autonomia
Art. 4- Rappresentanza esterna ed in giudizio
Art. 5-Relazioni istituzionali
Art. 5 bis- Osservatorio legislativo interregionale
Art. 6 -Autonomia di bilancio
Art. 7- Procedura di approvazione
Art. 8- Determinazione del fabbisogno
Art. 9-Autonomia contabile
Art. 10- Patrimonio in uso al Consiglio regionale
CAPO I- Distinzione delle competenze tra il Consiglio regionale ed il suo Ufficio di presidenza e la dirigenza
Art. 11- Competenze del Consiglio regionale e del suo Ufficio di presidenza
Art. 12- Dirigenti
Art. 13- Principi di funzionamento
Art 13 bis - Sospensione dei termini
Art. 14- Principi organizzativi
Art. 15- Personale del Consiglio regionale
Art. 15 bis- Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale
Art. 15 ter- Valutazione del personale
Art. 16-Struttura organizzativa
Art. 17-Strutture dirigenziali
Art. 18-Segretario generale
Art. 19- Direttori di area
Art. 20-Dirigenti di settore
Art. 21-Delega di funzioni
Art. 22 -Posizioni dirigenziali individuali
Art. 22 bis- Dirigenti con contratto a tempo determinato
Art. 23 -Acquisizione delle risorse di personale
Art. 24 -Incarico di responsabilità di segretario generale
Art. 25 -Durata degli incarichi dirigenziali
Art. 25 bis- Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti
Art. 26 -Relazioni sindacali
Art. 27 -Rapporti di lavoro
Art. 27 bis- Mobilità, comando e distacco del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale
Art. 27 ter- Attività extraimpiego del personale
Art. 27 quater- Accesso dell’Assemblea legislativa regionale alle banche dati della Giunta regionale
Art. 28 - Primo esercizio finanziario
Art. 29 - Prima attuazione dell'assetto organizzativo
Art. 30 - Rinvio
Art. 31 - Abrogazioni
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.