Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
TITOLO VI
-Disposizioni transitorie e finali
Art. 28
- Primo esercizio finanziario
1. Per il primo esercizio successivo all’entrata in vigore della presente legge il fabbisogno è determinato, ai sensi dell’articolo 8, in sede di approvazione del bilancio regionale o di successive variazioni al medesimo, tenendo conto dei costi derivanti dall’attivazione o acquisizione di beni, servizi e personale necessari per garantire l’autonomia consiliare.
Art. 29
- Prima attuazione dell'assetto organizzativo
1. Il personale regionale a tempo indeterminato assegnato alle strutture della direzione generale del Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge entra a far parte del ruolo unico del personale dell’Assemblea legislativa.
2. Il personale a tempo indeterminato appartenente al ruolo regionale assegnato ai gruppi consiliari ed alle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica, ed il personale precedentemente assegnato alla direzione generale del Consiglio regionale e posto in comando o in aspettativa di lungo periodo, entra a far parte del ruolo unico del personale dell’Assemblea legislativa, con conseguente adeguamento delle dotazioni organiche dell’Assemblea e dell’esecutivo regionali.
3. La dotazione organica del Consiglio regionale, articolata fra dirigenza e personale inquadrato nelle categorie contrattuali, è definita dall’Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Il regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3, è approvato entro lo stesso termine di cui al comma 3 del presente articolo e definisce i tempi di attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.
5. Fino all’approvazione della dotazione organica e del regolamento interno di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 e degli adempimenti ivi previsti, prosegue la vigenza della struttura organizzativa in essere all’entrata in vigore della presente legge. Gli istituti definiti dalla contrattazione restano vigenti fino al rinnovo della contrattazione medesima.
6. L’Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono, con uno o più protocolli di intesa, i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale.
7. Fino all’adozione dell’atto o degli atti di cui al comma 6 e per quanto in esso od essi non specificamente regolato, le competenti strutture della Giunta regionale continuano ad esercitare tutte le funzioni amministrative e gestionali in essere.
Art. 30
- Rinvio(11)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla l.r 1/2009.
Art. 31
- Abrogazioni
2. Sono abrogati i commi 1, 2 e 5 dell’articolo 24 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 ).
3. E’ abrogata la legge regionale 17 gennaio 2003, n. 7 (Autonomia organizzativa del Consiglio regionale).
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.