Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
TITOLO IV
-Autonomia organizzativa e funzionale
CAPO I
- Distinzione delle competenze tra il Consiglio regionale ed il suo Ufficio di presidenza e la dirigenza
Art. 11
- Competenze del Consiglio regionale e del suo Ufficio di presidenza
1. Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica del Consiglio regionale, sono ripartite tra gli stessi e i dirigenti regionali.
2. Il Consiglio regionale emana gli indirizzi politico-amministrativi mediante l’approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica che assume come periodo di riferimento il triennio e viene aggiornata annualmente.(16)
3. L’Ufficio di presidenza definisce gli obiettivi, i programmi ed i progetti, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2. Verifica, inoltre, la rispondenza a questi ultimi dei risultati dell’attività amministrativa.
4. All’Ufficio di presidenza spettano, in particolare, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2:
a) la definizione delle priorità, degli obiettivi e delle direttive per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Consiglio regionale;
b) la presentazione al Consiglio regionale della proposta di regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3;
c) la determinazione della dotazione organica consiliare;
d) la determinazione degli indirizzi per la programmazione triennale del fabbisogno di personale, su proposta del segretario generale;(59)
e) la nomina e la revoca del segretario generale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale ;
f) l’eventuale costituzione delle direzioni di area, in un numero massimo di due e la determinazione delle loro competenze; (34)
f bis) la disciplina delle modalità di svolgimento e di rimborso spese forfettario per l’effettuazione di tirocini curriculari e non curriculari presso le strutture del Consiglio regionale; (29)
g) la programmazione delle attività contrattuali della struttura consiliare;
h) la formulazione di indirizzi circa la contrattazione decentrata e le relazioni sindacali;
i) la definizione dei criteri per l’esercizio del controllo strategico, e degli strumenti correlati del controllo di gestione, del monitoraggio delle attività e della verifica dei risultati.
Art. 12
- Dirigenti
1. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili degli atti e dei provvedimenti assunti.
2. Le attribuzioni della dirigenza consiliare sono definite, oltre che dalle leggi, dai regolamenti interni e dagli atti di organizzazione.
CAPO II
- Principi di funzionamento e organizzazione
Art. 13
- Principi di funzionamento
1. L’esercizio delle competenze funzionali ed organizzative attinenti alla struttura consiliare avviene autonomamente per le materie direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale, tra le quali sono comprese:
a) definizione dell’organizzazione del lavoro e dei profili professionali;
b) acquisizione, selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari;
c) definizione dei criteri per la programmazione delle attività;
d) definizione e gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;
e) relazioni sindacali.
2. L'esercizio delle competenze amministrative di carattere gestionale, non direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali, può essere svolto mediante gli uffici della Giunta regionale, sulla base di atti di intesa che definiscono modi e tempi dei servizi da assicurare al Consiglio regionale, o mediante altri enti regionali, tramite convenzioni con essi. L’esecuzione degli atti di intesa con il Consiglio regionale è dovere d’ufficio per le strutture della Giunta regionale e il loro mancato o ritardato adempimento costituisce violazione delle prerogative statutarie riconosciute all’Assemblea legislativa regionale. (35)
2 bis. Il Consiglio regionale, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per la gestione in comune di servizi ed attività nuovi o comunque non già assicurati dal personale del Consiglio stesso.(2)
2 ter. La convenzione, redatta in forma scritta a pena di nullità, stabilisce il servizio o l’attività da svolgere in forma associata e indica espressamente l’oggetto, la durata, le modalità dello svolgimento del servizio o dell’attività, i reciproci obblighi, gli oneri finanziari, le risorse strumentali ed eventualmente il personale da distaccare da parte di ciascuna amministrazione.(2)
2 quater. L’Ufficio di presidenza, nell’ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale, e nei limiti disposti dalla normativa vigente, (36) può deliberare il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazioni libero professionali ad esperti e professionisti di idonee e comprovate esperienze rispetto all’incarico da ricoprire, in particolare per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, ed all’articolo 15 ter, commi 3 e 4, e per il supporto scientifico alle iniziative ed alle attività istituzionali del Consiglio regionale. (17)
2 quinquies. Le modalità di conferimento degli incarichi di cui al comma 2 quater, di impegno delle relative spese ed i criteri per la scelta degli esperti e dei professionisti, sono disciplinate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza. (17)
3. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, approva il regolamento interno di organizzazione (18) che disciplina l’esercizio delle competenze di cui al comma 1, fatta salva la disciplina contrattuale degli istituti.
Art 13 bis
- Sospensione dei termini(33)
1. I termini previsti da disposizioni regionali relativi a procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale e degli organismi ad esso afferenti, sono sospesi per i giorni per i quali l'Ufficio di presidenza delibera la chiusura degli uffici. Sono conseguentemente sospesi, per i medesimi giorni, anche i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale direttamente connessi, per previsione normativa, ai suddetti procedimenti amministrativi di competenza consiliare.
2. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui al comma 1, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di legge e di regolamento relative a maggiori sospensioni di termini previste per determinati provvedimenti.
Art. 14
- Principi organizzativi
1. L’organizzazione degli uffici consiliari si ispira ai seguenti principi:
a) distinguere le responsabilità ed i poteri dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, da quelli propri della dirigenza;
b) strutturare il proprio assetto per valorizzare lo svolgimento delle competenze consiliari, con particolare riferimento alle funzioni legislative, di controllo delle politiche regionali, di promozione dei diritti dei cittadini e di rappresentanza della società toscana.
2. Gli uffici del Consiglio regionale sono ordinati secondo disposizioni di legge e di regolamento nonché, in conformità alle medesime, mediante atti di organizzazione.
Art. 15
- Personale del Consiglio regionale
1. Il personale del Consiglio regionale è inquadrato in un autonomo ruolo unico.
2. I dirigenti del Consiglio regionale appartengono a un’unica qualifica, nell’ambito del ruolo unico del Consiglio regionale.
3. Il personale del Consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per l’esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso l’impiego delle peculiari competenze richieste.
Art. 15 bis
- Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale (12)
1. Il Segretario generale del Consiglio regionale assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Il datore di lavoro individuato ai sensi del comma 1, definisce l’articolazione delle funzioni fra i soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 18 del d.lgs. 81/2008, ed esercita le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste nell’articolo 17 del d.lgs. 81/2008, anche tramite delega ai dirigenti e funzionari del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 16 del d.lgs 81/2008, tenendo conto dell’ubicazione delle sedi consiliari e delle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni con il supporto del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP), ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs 81/2008. A tal fine può avvalersi del Servizio prevenzione e protezione della Giunta regionale e del suo responsabile, nelle forme definite con apposita intesa stipulata ai sensi dell’articolo 29, comma 6.
4. Nelle sedi di proprietà della Regione in uso al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10, per gli interventi di manutenzione relativi alla tutela della salute e della sicurezza che eccedono il limite previsto dall’articolo 1, comma 1 ter, della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n.39 –Legge forestale della Toscana), il datore di lavoro del Consiglio regionale inoltra richiesta alla competente struttura della Giunta regionale che provvede a titolo d’intervento obbligatorio ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Art. 15 ter
- Valutazione del personale (19)
1. Le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale sono disciplinate con il regolamento interno di organizzazione di cui all’articolo 13, comma 3, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla normativa vigente.
2. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo indipendente di valutazione, istituito nel rispetto dei principi della normativa nazionale.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può costituire, d’intesa con la Giunta regionale, un comune organismo indipendente per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale, composto da uno o tre soggetti esterni all’amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico.
4. L’Ufficio di presidenza definisce con propria deliberazione il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale e gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione; delibera inoltre, nel caso in cui decida di costituire un autonomo organismo di valutazione, i compiti e le modalità di funzionamento di detto organismo, il numero dei suoi componenti, l’indennità da corrispondere agli stessi nell’ambito delle risorse già stanziate per il finanziamento complessivo della struttura regionale.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.