Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 6
-Autonomia di bilancio
1. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto.
2. Le entrate del bilancio del Consiglio regionale sono costituite da:
a) i trasferimenti dal bilancio della Regione;
b) i proventi delle attività svolte dal Consiglio regionale, della vendita di beni mobili e di servizi, dei corrispettivi di contratti e convenzioni, dei corrispettivi della compartecipazione di soggetti pubblici e privati ad attività svolte dal Consiglio regionale, degli atti di liberalità, degli interessi attivi riconosciuti dall’istituto tesoriere e di ogni altro introito acquisito autonomamente;
c) l’eventuale avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente.
3. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale.
4. L’Ufficio di presidenza sottopone annualmente al Consiglio regionale per l’approvazione il rendiconto contenente i risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio regionale.
5. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.