Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9
Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007
Art. 3
- Elenchi dei medici esercenti medicine complementari
1. Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di cui all'articolo 2 della presente legge, e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 3. (2)
2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti dal comma 3.(2)
3. Gli ordini professionali e la Regione Toscana, sulla base di un protocollo di intesa:
a) definiscono i criteri sufficienti per l’ammissione all’elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all'articolo 2;
b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.(3)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.