Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67
Legge finanziaria per l’anno 2008
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007
TITOLO II
- Disposizioni in materia di programmazione regionale
CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)
Art.12
- Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/1999 (5)
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è sostituito dal seguente:
“
2. Gli strumenti di cui al comma 1 determinano obiettivi, finalità, tipologie di intervento e definiscono il quadro delle risorse attivabili. Di norma, hanno validità corrispondente a quella del PRS, sono soggetti ad eventuali aggiornamenti e restano in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura regionale successiva alla loro approvazione.
”.Art. 13
1. Dopo l’articolo 10 bis della l.r. 49/1999 è inserito il seguente:
“
Art. 10 ter - Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione comunitaria affidati alla gestione della Regione
1. Nei casi in cui occorre realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione comunitaria di cui l’amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la Giunta regionale approva con propria deliberazione specifici documenti attuativi, a carattere pluriennale e/o annuale.
2. I documenti di cui al comma 1 contengono le disposizioni complementari e di dettaglio relative
alle attività ed alle procedure di attuazione del programma comunitario, ed in particolare:
a) l’ulteriore articolazione degli assi prioritari del programma comunitario;
b) la ripartizione delle competenze all’attuazione del programma tra le direzioni generali coinvolte e la definizione di dettaglio del relativo quadro finanziario;
c) le modalità di svolgimento delle attività di riprogrammazione finanziaria eventualmente necessarie nel corso della gestione;
d) le modalità di valutazione in itinere e di rendicontazione delle attività.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi comunitari gestiti.
”.CAPO II
- Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
Art. 14
- Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
1. Il piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie per il triennio 2004-2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 245, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie), è prorogato sino alla data di acquisizione di efficacia del nuovo piano ed ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008.
2. La validità del piano sanitario regionale 2005-2007, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 22 ed attualmente in corso di aggiornamento secondo quanto previsto dall’articolo 142, comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è confermata per l’anno 2008.
CAPO III
- Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Art. 15
- Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
1. Ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), l’allegato A alla presente legge riporta il prospetto dimostrativo contente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.