Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
INDICE
Art. 1- Oggetto
TITOLO II- Referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione
Art. 2- Pubblicazione delle deliberazioni statutarie ai fini della richiesta di referendum
Art. 3- Promulgazione dello Statuto o della legge statutaria nel caso di mancata richiesta di referendum
Art. 4- Disposizioni in caso di impugnativa da parte del Governo della Repubblica avanti la Corte costituzionale
Art. 5- Iniziativa
Art. 6- Quesito referendario
Art. 7- Verbale di deposito
Art. 8- Presentazione di più richieste referendarie
Art. 9- Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum
Art. 10- Iniziativa
Art. 11- Raccolta delle firme
Art. 12- Autenticazione delle firme
Art. 13- Indizione del referendum
Art. 14- Periodi di sospensione
Art. 15- Operazioni di voto
Art. 16- Operazioni di scrutinio
Art. 17- Operazioni elettorali - rinvio
Art. 18- Esito del referendum, pubblicazione del risultato e promulgazione dello Statuto o della legge statutaria
Art. 19- Titolari dell’iniziativa referendaria
Art. 20- Limiti di ammissibilità
Art. 21- Presentazione del quesito referendario
Art. 22- Verbale di deposito
Art. 23- Trasmissione del verbale
Art. 24- Presentazione di più richieste referendarie
Art. 25- Quesito referendario
Art. 26 - Verifica di regolarità
Art. 27 - Verifica di ammissibilità
Art. 28- Concentrazione di richieste referendarie
Art. 29- Raccolta e deposito delle firme per la richiesta di referendum
Art. 30 - Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme
Art. 31- Vidimazione, consegna e stampa dei fogli presso il Consiglio regionale
Art. 32- Autenticazione delle firme
Art. 33- Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum
Art. 34- Indizione del referendum
Art. 35- Periodi di sospensione
Art. 36- Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum
Art. 37- Disciplina della votazione
Art. 38- Ufficio centrale regionale e uffici centrali circoscrizionali
Art. 39- Operazioni di voto
Art. 40- Operazioni di scrutinio
Art. 41- Proclamazione dei risultati
Art. 42- Reclami
Art. 43 - Dichiarazione di avvenuta abrogazione
Art. 44- Risultato del referendum contrario all’abrogazione
Art. 45- Diritto di partecipazione
Art. 46- Limiti di ammissibilità
Art. 47- Oggetto e indizione
Art. 48 - Oggetto
Art. 49- Titolari dell’iniziativa referendaria
Art. 50- Presentazione del quesito referendario
Art. 51- Quesito referendario
Art. 52- Verifica di ammissibilità
Art. 53- Modifiche intervenute prima della verifica di ammissibilità
Art. 54 - Rinvio
Art. 55- Lista aggiunta
Art. 56- Esito del referendum
Art. 57 - Concorrenza di proposte
TITOLO V- Referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, ai sensi dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione
Art. 58- Oggetto
Art. 59- Consultazione dei comuni
Art. 60- Deliberazione di svolgimento del referendum
Art. 61- Diritto di partecipazione
Art. 62- Indizione e svolgimento del referendum
Art. 63- Svolgimento della votazione e scrutinio
Art. 64- Ufficio circoscrizionale per il referendum
Art. 65- Proclamazione dei risultati
Art. 66- Reclami
Art. 67- Esito del referendum
CAPO II - Svolgimento contestuale del referendum con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo
Art. 68- Ambito applicativo
Art. 69- Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione
Art. 70- Orari di votazione e scrutinio
Art. 71- Ufficio circoscrizionale per il referendum
Art. 72- Ambito applicativo
Art. 73- Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione
Art. 74- Orari di votazione e scrutinio
Art. 75- Ufficio centrale circoscrizionale
Art. 76- Assistenza ai promotori dei referendum
Art. 77- Termini e depositi
Art. 78- Disposizioni di raccordo dei referendum regionali con altre consultazioni
Art. 79- Ordine di scrutinio in caso di svolgimento contestuale dei referendum regionali
Art. 80- Propaganda e accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie
Art. 81- Contributo per l’autenticazione delle firme
Art. 82- Disposizioni finanziarie
Art. 83- Norma finanziaria per il caso di svolgimento contestuale di referendum
Art. 84- Disposizioni transitorie sul giudizio di regolarità e ammissibilità
Art. 84 bis- Sospensione di termini
Art. 84 ter- Sospensione dei termini per chiusura estiva del Consiglio regionale
Art. 84 quater - Rimborso spese referendum di fine anno 2023
Art. 85- Abrogazioni
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.