Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 82
- Disposizioni finanziarie
1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione.
2. Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni e quelle relative alle competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione.
3. Con atto del dirigente della struttura regionale competente sono fissate le voci e i relativi tetti massimi di spesa rimborsabili ai sensi del comma 2.
3 bis. Per il rimborso delle spese si applicano i commi 2, 3, 3 bis dell’articolo 13 della l.r. 74/2004. (33)
4. Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse da stanziarsi con la legge di bilancio sulla unità previsionale di base (UPB) 131 “Attività di carattere istituzionale – spese correnti.”
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.