Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 62
- Indizione e svolgimento del referendum(12)
1. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 60, comma 1, favorevole allo svolgimento del referendum, il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum.
2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale riporta il quesito o i quesiti (25) da sottoporre agli elettori, come determinato nella deliberazione consiliare di cui all’articolo 60, comma 2, gli elettori chiamati alla votazione ai sensi dell’articolo 61 e fissa la data in due giornate, domenica e lunedì, (28) e l’orario della votazione.
2 bis. Tra la data del decreto di cui al comma 2 e la data delle votazioni intercorre un periodo non inferiore a sessanta giorni.(13)
3. Il decreto è pubblicato sul b.u.r.t. ed è comunicato ai sindaci dei comuni interessati, ai presidenti delle Corti d’appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni interessati, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.
4. I sindaci danno notizia agli elettori della votazione con apposito manifesto, da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.