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Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

TITOLO IV
- Referendum consultivo
CAPO I
- Disposizioni comuni
Art. 45
- Diritto di partecipazione
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum consultivi:
a) tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
b) i cittadini degli stati membri dell’Unione europea iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza);
c) i cittadini stranieri e gli apolidi in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
1) residenza in un comune della Regione da almeno cinque anni antecedenti alla data della consultazione referendaria;
2) titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) da ultimo modificato dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
2. Lo straniero od apolide residente esercitano il diritto di voto in presenza dei requisiti di cui al comma 1 e in assenza delle condizioni previste come causa di esclusione del cittadino italiano dall’elettorato di cui al Sito esternod.p.r. 223/1967 .
Art. 46
- Limiti di ammissibilità
1. Non sono sottoposti a referendum consultivo:
a) quesiti relativi agli oggetti e alle materie di cui all’articolo 20, comma 1;
b) quesiti in materia di nomine e designazioni;
c) quesiti relativi a questioni già sottoposte a dibattito pubblico regionale ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione prima che siano trascorsi sei mesi dalla conclusione del dibattito pubblico.
2. Non possono svolgersi contestualmente referendum abrogativi e consultivi inerenti lo stesso oggetto. Conseguentemente il referendum presentato per secondo è inammissibile.
3. Le questioni già sottoposte a referendum abrogativo non possono essere oggetto di referendum consultivo nel corso della stessa legislatura o comunque prima che siano trascorsi tre anni dalla data della pubblicazione dell’esito del referendum.
4. Le questioni inerenti lo stesso oggetto già sottoposte a referendum consultivo non possono essere oggetto di referendum abrogativo prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione dell’esito del referendum.
5. L’iniziativa referendaria non può essere presentata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.
CAPO II
- Richiesta di referendum consultivo da parte del Consiglio regionale
Art. 47
- Oggetto e indizione
1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, dello Statuto, finalizzati a conoscere l’orientamento degli elettori su proposte di legge regionale.
2. Sono oggetto di referendum solo le proposte di legge presentate ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale.
3. La deliberazione del Consiglio regionale che stabilisce lo svolgimento del referendum consultivo contiene il quesito da sottoporre agli elettori così formulato: “Volete che sia approvato il seguente progetto di legge…” seguito dall’indicazione della data, del numero e del titolo della proposta di legge.
4. Il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, entro dieci giorni dal ricevimento della deliberazione consiliare di cui al comma 1 da parte del Presidente del Consiglio regionale, disponendo che il testo della proposta di legge sia affisso nei seggi elettorali.
CAPO III
- Richiesta di referendum consultivo da parte degli elettori
Art. 48
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 76, comma 1, dello Statuto, lo svolgimento del referendum consultivo è finalizzato a conoscere l’opinione della popolazione regionale su proposte di particolare interesse per la popolazione stessa.
2. Si intendono per proposte di particolare interesse per la popolazione:
a) le proposte attuative di politiche regionali disciplinate da atti di natura legislativa, regolamentare o di programmazione generale, settoriale o intersettoriale, già in vigore;
b) le proposte di politiche in materie di competenza regionale e collegate all’esercizio di poteri nella disponibilità degli organi regionali.
3. Le sottoscrizioni per la richiesta di referendum consultivo nelle ipotesi di cui al comma 2 sono raccolte per almeno due terzi in almeno sei province della Regione.
Art. 49
- Titolari dell’iniziativa referendaria
1. In attuazione dell’articolo 76, comma 1, dello Statuto, il referendum consultivo su proposte di particolare interesse per la popolazione è indetto quando ne facciano richiesta trentamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana.
Art. 50
- Presentazione del quesito referendario
1. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo si applicano, per quanto non previsto dal presente capo e in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, capi I, II e III della presente legge.
2. Il testo del quesito referendario è sottoscritto da non meno di millecinquecento e non più di tremila elettori.
3. La relazione illustrativa di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b) contiene anche le motivazioni del quesito referendario.
Art. 51
- Quesito referendario
1. Nell’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 2, lettera a) il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: “Siete favorevoli alla proposta attuativa della politica regionale volta a…” seguito dalla data, numero e titolo dell’atto in cui è indicata.
2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b) il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: “Siete favorevoli alla proposta o politica regionale volta a…”.
3. Il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è formulato in modo sintetico e in modo tale che la risposta sia “si” o “no”.
Art. 52
- Verifica di ammissibilità
1. Il Collegio di garanzia decide sull’ammissibilità del quesito referendario e si pronuncia espressamente e motivatamente in merito:
a) al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 46 e 48, comma 3;
b) alla chiarezza del quesito;
c) alla omogeneità delle questioni oggetto del quesito.
2. I delegati hanno diritto di intervenire alla seduta in cui il Collegio di garanzia esamina l’ammissibilità del quesito per essere ascoltati ed illustrare il quesito referendario prima che il Collegio adotti la propria decisione. In tale sede i delegati possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio di garanzia dà conto nelle premesse della decisione. Il Collegio di garanzia può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
3. Il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, apporta al quesito referendario le correzioni necessarie affinché esso sia formulato in termini semplici e chiari e conformi all’articolo 51.
4. Il Collegio di garanzia comunica, entro cinque giorni dall’adozione, la propria decisione ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che nei successivi dieci giorni ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t.
5. La decisione di ammissibilità è pubblicata unitamente al quesito.
6. La decisione di inammissibilità conclude il procedimento.
Art. 53
- Modifiche intervenute prima della verifica di ammissibilità
1. Qualora, prima della verifica di ammissibilità del quesito ai sensi dell’articolo 52, la proposta di legge di cui all’articolo 47 sia ritirata ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, o gli atti che disciplinano le politiche di cui all’articolo 48, comma 2, lettera a) siano abrogati o modificati, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, può riformulare il quesito.
2. I delegati, a seguito della riformulazione del quesito ai sensi del comma 1, possono ritirare con atto scritto la presentazione del quesito e quindi contestualmente rinunciare a dar corso all’iniziativa referendaria.
3. I delegati comunicano l’atto di cui al comma 2:
a) al Collegio di garanzia;
b) ai sottoscrittori mediante pubblicità su uno o più quotidiani locali.
CAPO IV
- Indizione e svolgimento
Art. 54
- Rinvio
1. Per la disciplina dell’indizione del referendum consultivo e per lo svolgimento di esso, si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disposto in questo capo, le disposizioni di cui al titolo III, capo IV della presente legge.
Art. 55
- Lista aggiunta
1. Ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo come definito dall’articolo 45, i comuni toscani istituiscono apposita lista elettorale aggiunta, ulteriore rispetto a quella prevista dal Sito esternod.lgs. 197/1996 .
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea, i riferimenti del Sito esternod.lgs. 197/1996 alla elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale si intendono estesi alla partecipazione ai referendum consultivi previsti dallo statuto regionale.
3. Eccettuati i cittadini comunitari iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al Sito esternod.lgs. 197/1996 , gli aventi diritto presentano domanda di iscrizione alla lista aggiunta di cui al comma 1 specificando l’attuale residenza nonché quella nei cinque anni antecedenti la richiesta.
4. Alla lista elettorale aggiunta di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni Sito esternodel d.lgs. 196/1997 :
a) articolo 1, comma 2, lettera a), intendendosi aggiunte le parole “o la propria condizione di apolide”;
b) articolo 1, comma 2, lettere c) e d), e comma 3;
c) articolo 1, comma 4, intendendosi omesse le parole “stato membro dell’Unione”;
d) articolo 2, commi 1 e 2;
e) articolo 2, comma 3, lettera a), intendendosi omesse le parole “dell’Unione” intendendosi aggiunte dopo la parola “cittadini” le parole “e apolidi”;
f) articolo 2, comma 3, lettera b);
g) articolo 3, comma 1, intendendosi “ partecipazione ai referendum previsti dallo statuto regionale” al posto delle parole “elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale”;
h) articolo 3, comma 2, intendendosi omesse le parole “del cittadino dell’Unione”;
i) articolo 4, comma 1, intendendosi “gli aventi diritto” invece delle parole “i cittadini dell’Unione”.
CAPO V
- Effetti
Art. 56
- Esito del referendum
1. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.
2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 47 e 48, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul b.u.r.t. dell’esito del referendum, il Consiglio regionale dedica un’apposita seduta alla discussione della questione sottoposta a referendum consultivo.
3. Alla seduta di cui al comma 2 sono invitati i promotori del referendum.
4. Nel caso del referendum consultivo di cui all’articolo 47, se nella votazione sono raggiunte le maggioranze previste all’articolo 75, comma 4, dello Statuto, il Consiglio regionale, qualora assuma determinazioni contrarie all’esito del referendum, le motiva espressamente e ne dà comunicazione ai delegati.
5. Nel caso del referendum consultivo di cui all’articolo 48, se nella votazione sono raggiunte le maggioranze previste all’articolo 75, comma 4, dello Statuto, il Consiglio regionale o la Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza, qualora assumano determinazioni contrarie all’esito del referendum, le motivano espressamente e ne danno comunicazione ai delegati.
Art. 57
- Concorrenza di proposte
1. Il Consiglio regionale decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge presentate dopo la verifica di regolarità delle firme di cui all’articolo 33 e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.