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Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

TITOLO II
- Referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 123, terzo comma, della Costituzione
CAPO I
- Adempimenti preliminari
Art. 2
- Pubblicazione delle deliberazioni statutarie ai fini della richiesta di referendum
1. La deliberazione statutaria approvata ai sensi dell'Sito esternoarticolo 123, secondo comma, della Costituzione , è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data della seconda deliberazione del Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (b.u.r.t.):
a) il testo della deliberazione statutaria, senza formula di promulgazione e senza numerazione, preceduta dalla intestazione: "Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell'Sito esternoarticolo 123, secondo comma, della Costituzione ", seguita dal titolo della deliberazione stessa e dalla data della approvazione della medesima;
b) l'avviso che entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo degli elettori della Regione, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma dell'Sito esternoarticolo 123, terzo comma, della Costituzione e ai sensi della presente legge. Nell’avviso è indicato il numero minimo di firme occorrenti per l’iniziativa da parte degli elettori, corrispondente ad un cinquantesimo degli elettori della Regione.
3. Alla pubblicazione di cui al comma 2 è allegato il modello, recante il quesito formulato ai sensi dell’articolo 6, da utilizzare, a pena di nullità, per l’esercizio dell’iniziativa referendaria di cui agli articoli 5 e 10, e per la raccolta delle sottoscrizioni di cui all'articolo 11.
Art. 3
- Promulgazione dello Statuto o della legge statutaria nel caso di mancata richiesta di referendum
1. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione statutaria sul b.u.r.t., ai sensi dell’articolo 2, comma 2, non sono presentate richieste di referendum e non risulta pendente giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto con le formule seguenti: "Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto della Regione Toscana: (testo dello Statuto)"."Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria (testo della legge statutaria)".
2. In nota alla pubblicazione di cui al comma 1 è dato conto dell'assenza di richieste di referendum.
Art. 4
- Disposizioni in caso di impugnativa da parte del Governo della Repubblica avanti la Corte costituzionale
1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul b.u.r.t., entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.
2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) è sospeso e, sino alla data di pubblicazione sul b.u.r.t. della decisione della Corte costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.
3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sul b.u.r.t. della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima della sospensione (7)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 4.

conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta.
4. Nel caso in cui la deliberazione statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione oggetto della sentenza perdono efficacia.
CAPO II
- Richiesta di referendum degli elettori
Art. 5
- Iniziativa
1. Al fine di esercitare l’iniziativa referendaria, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, depositano presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul b.u.r.t. della deliberazione statutaria di cui all’articolo 2, comma 2, il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell’articolo 6, sui fogli conformi al modello pubblicato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, recanti in calce le firme, autenticate a norma dell’articolo 12.
Art. 6
- Quesito referendario
1. Il quesito da sottoporre a referendum è così formulato: "Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Toscana concernente (titolo della deliberazione statutaria da sottoporre a referendum), approvato dal Consiglio regionale il giorno... e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana numero... del ...?".
Art. 7
- Verbale di deposito
1. Il responsabile del procedimento, individuato dall’Ufficio di presidenza, redige e rilascia in copia ai promotori il verbale che attesta l’avvenuto deposito di cui all’articolo 5, comma 1, indicando il giorno e l’ora. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal responsabile del procedimento, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario ai sensi dell’articolo 5, comma 1;
b) sulla regolarità della autenticazione delle firme;
c) sull’assenza di firme doppie;
d) sull’indicazione dei due delegati di cui al comma 2.
2. I promotori indicano, nel verbale di cui al comma 1, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. I due delegati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.
3. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il responsabile del procedimento, entro due giorni dalla redazione, trasmette copia del verbale di cui al comma 1 al Collegio di garanzia, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.
Art. 8
- Presentazione di più richieste referendarie
1. Le richieste di referendum sono esaminate nell’ordine di presentazione.
2. La verifica di più richieste di referendum presentate contestualmente è effettuata nell’ordine di presentazione.
Art. 9
- Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum
1. Entro quarantacinque giorni lavorativi (8)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 5.

dalla trasmissione del verbale di cui all’articolo 7, comma 1, il Collegio di garanzia verifica:
a) che il numero delle firme dichiarate dai promotori corrisponda a quello delle firme presenti sui fogli conformi al modello di cui all’articolo 2, comma 3;
b) che le firme richieste ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) siano autenticate ai sensi dell’articolo 12.
2. Il Collegio di garanzia dichiara nulle le firme:
a) prive delle indicazioni di cui all’articolo 11, comma 3;
b) non regolarmente autenticate;
c) apposte su fogli non conformi al modello di cui all’articolo 2, comma 3;
d) per le quali non risulti l’iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. Il Collegio di garanzia dichiara improcedibile la richiesta di referendum se il numero delle firme validamente autenticate è inferiore al numero richiesto ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), o per effetto delle verifiche di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Il Collegio di garanzia dà atto con apposito verbale delle verifiche svolte e delle decisioni adottate.
6. Nel caso di cui al comma 3, trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, e qualora il Governo non abbia promosso questione di legittimità costituzionale, la deliberazione statutaria è promulgata dal Presidente della Giunta regionale con le formule di cui all’articolo 3, comma 1.
7. Il Collegio di garanzia trasmette il verbale che attesta l’improcedibilità della richiesta di referendum ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.
8. Il Collegio di garanzia trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1, il verbale che attesta la regolarità delle firme a corredo della richiesta.
CAPO III
- Richiesta di referendum dei consiglieri regionali
Art. 10
- Iniziativa
1. Quando la richiesta di referendum è promossa da un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale o da un dirigente del Consiglio da lui delegato, con attestazione che i richiedenti sono consiglieri regionali in carica. Non è necessaria altra documentazione.
2. La richiesta di referendum è depositata presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
3. Il responsabile del procedimento, individuato dall’Ufficio di presidenza, redige e rilascia in copia ai delegati di cui al comma 4, il verbale che attesta l’avvenuto deposito, indicando il giorno e l’ora. Il verbale è sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.
4. I richiedenti indicano, nel verbale di cui al comma 3, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. I due delegati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.
5. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 4 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Il responsabile del procedimento, entro due giorni dal deposito, trasmette copia del verbale di cui al comma 3 e il testo del quesito referendario al Collegio di garanzia, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.
7. Salvo quanto disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge per la richiesta di referendum ai sensi dell’Sito esternoarticolo 123, terzo comma, della Costituzione , ad iniziativa degli elettori.
CAPO IV
- Raccolta e autenticazione delle firme
Art. 11
- Raccolta delle firme
1. Le firme per la richiesta di referendum sono raccolte esclusivamente su fogli conformi al modello di cui all’articolo 2, comma 3.
2. Il quesito referendario è stampato sui fogli, conformi al modello, sui quali verranno raccolte le firme.
3. L’elettore appone sui fogli conformi al modello di cui all’articolo 2, comma 3, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto alla firma sono indicati per esteso il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto, nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). (3)

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 11.

Art. 12
- Autenticazione delle firme
1. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate (4)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 12.

dall’Sito esternoarticolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come modificato dall’Sito esternoarticolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e dall’Sito esternoarticolo 4 della legge 30 aprile 1999, n.120 .
2. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.
3. L’autenticazione reca l’indicazione della data e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso essa indica il numero delle firme autenticate.
CAPO V
- Indizione e svolgimento
Art. 13
- Indizione del referendum
1. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum con proprio decreto entro quindici giorni (29)

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78, art. 1.

dal ricevimento del verbale di cui all’articolo 9, comma 8. (1)

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 20.

Il decreto è pubblicato sul b.u.r.t.
2. La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto stesso. (15)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 1.

3. Il decreto del Presidente della Giunta regionale indica altresì l’orario delle operazioni di voto e riporta il quesito da sottoporre agli elettori.
4. Se prima dell'indizione del referendum è intervenuta la pubblicazione sul b.u.r.t. del testo di un'altra deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale può ritardare la indizione del referendum fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 2, in modo che il referendum già richiesto e il referendum che sia eventualmente richiesto sulla ulteriore deliberazione possano svolgersi contemporaneamente.
Art. 14
- Periodi di sospensione
1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo relative allo svolgimento del referendum sono sospese:
a) nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale;
b) in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione sul b.u.r.t. del decreto di indizione dei comizi elettorali e nei sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio regionale;
2. Nelle ipotesi del comma 1, i referendum regionali già indetti per una data (16)

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 2.

che cada nel periodo di cui all’articolo 13, comma 2, sono rinviati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla prima data (16)

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 2.

utile.
Art. 15
- Operazioni di voto
1. Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come definito dall’articolo 6, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, in modo evidente, le due risposte proposte alla scelta dell’elettore: “Si” – “No”.
3. All’elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum su più deliberazioni statutarie sottoposte al voto.
4. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. La Giunta regionale, con regolamento, può disporre, anche in via sperimentale, l’utilizzo, presso le sezioni elettorali, di postazioni informatiche che consentano l’espressione del voto con modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali.
Art. 16
- Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni, alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale per il referendum possono assistere un rappresentante dei promotori del referendum e di ognuno dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale, individuati mediante delega scritta rilasciata rispettivamente dai delegati dei promotori o dai capigruppo.
Art. 17
- Operazioni elettorali - rinvio
1. Per tutte le operazioni elettorali non specificamente previste si applicano le disposizioni di cui al titolo III della presente legge.
CAPO VI
- Effetti
Art. 18
- Esito del referendum, pubblicazione del risultato e promulgazione dello Statuto o della legge statutaria
1. Se le risposte "No"costituiscono la maggioranza dei voti validi o sono di numero uguale ai voti validi contenenti la risposta "Si", la deliberazione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale cura la pubblicazione del risultato sul b.u.r.t. La deliberazione statutaria non approvata dal referendum decade.
2. Se le risposte "Si" costituiscono la maggioranza dei voti validi, entro dieci giorni dalla comunicazione di tale esito il Presidente della Giunta regionale promulga la deliberazione statutaria con le formule di cui all’articolo 3, comma 1.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.