Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 53
- Modifiche intervenute prima della verifica di ammissibilità
1. Qualora, prima della verifica di ammissibilità del quesito ai sensi dell’articolo 52, la proposta di legge di cui all’articolo 47 sia ritirata ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, o gli atti che disciplinano le politiche di cui all’articolo 48, comma 2, lettera a) siano abrogati o modificati, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, può riformulare il quesito.
2. I delegati, a seguito della riformulazione del quesito ai sensi del comma 1, possono ritirare con atto scritto la presentazione del quesito e quindi contestualmente rinunciare a dar corso all’iniziativa referendaria.
3. I delegati comunicano l’atto di cui al comma 2:
a) al Collegio di garanzia;
b) ai sottoscrittori mediante pubblicità su uno o più quotidiani locali.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.