Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 36
- Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum
1. Se prima della data di svolgimento del referendum è intervenuta l’abrogazione totale delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.
2. Se prima della data di svolgimento del referendum è intervenuta l’abrogazione parziale delle disposizioni oggetto del referendum, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui all’articolo 27, comma 2, si pronuncia nuovamente sull’ammissibilità del quesito e, in caso affermativo, individua le disposizioni oggetto del referendum e riformula il quesito.
3. Nel caso di abrogazione totale o parziale delle disposizioni oggetto di referendum, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui all’articolo 27, comma 2, stabilisce se la consultazione debba avere luogo, quali siano le disposizioni oggetto del referendum e riformula il quesito.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il Collegio di garanzia si esprime su richiesta del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione sul b.u.r.t. dell’atto legislativo o regolamentare abrogativo della disciplina oggetto del referendum.
5. La pronuncia del Collegio di garanzia è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul b.u.r.t.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 3.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.