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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 30
- Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di un commissario
1. Decorso il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 24, comma 1, in caso di mancata costituzione della comunità d’ambito, ovvero in caso di mancata nomina del presidente e del consiglio di amministrazione, il presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina un commissario che provvede, in sostituzione, a seconda dei casi, degli organi ordinari dei comuni e della comunità, allo svolgimento di una o più delle seguenti funzioni e attività secondo quanto stabilito nell’atto di nomina:
a) approvazione della convenzione o dello statuto in sostituzione dei comuni inadempienti;
b) sottoscrizione dell’atto costitutivo della comunità d’ambito in sostituzione dei comuni inadempienti;
c) convocazione dell’assemblea della comunità d’ambito per la nomina del presidente e del consiglio di amministrazione;
d) svolgimento delle funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione della comunità d’ambito fino alla nomina di entrambi detti organi da parte dell’assemblea della comunità;
e) svolgimento delle funzioni dell’assemblea della comunità, ad eccezione della nomina del presidente e del consiglio di amministrazione;
f) svolgimento delle funzioni e delle attività necessarie per l’affidamento del servizio.
2. Anche dopo la costituzione delle comunità d’ambito di cui all’articolo 24, comma 1, ovvero dopo la nomina degli organi, il presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina un commissario qualora:
a) decorra inutilmente il termine di cui all’articolo 26, comma 3;
b) le comunità non svolgano le funzioni o le attività di loro competenza necessarie per l’affidamento del servizio entro centottanta giorni dall’avvio delle relative procedure.
3. Nei casi di cui al comma 2, il commissario provvede allo svolgimento di una o più delle funzioni e attività necessarie per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo quanto stabilito nell’atto di nomina.
4. Può essere nominato commissario il presidente di una delle province interessate o il sindaco di un comune capoluogo di provincia o chi ha svolto funzioni di presidente di una comunità d’ambito.
5. La nomina del commissario è preceduta da diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni. La diffida è unica per tutte le funzioni e le attività di cui al comma 1, o per tutte le funzioni e le attività di cui al comma 2, ed è rivolta a tutti i soggetti inadempienti, con indicazione delle attività che devono essere poste in essere per la costituzione della comunità e l’affidamento del servizio.  L’atto di nomina individua le strutture regionali di supporto ovvero di riferimento per lo svolgimento delle funzioni e delle attività connesse al mandato commissariale.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), in quanto compatibili.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.