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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

CAPO II
- Norme per la gestione integrata dei rifiuti
Art. 24
- Disposizioni sulle nuove comunità d'ambito, sui piani interprovinciali e sul piano regionale
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi negli ATO di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 , costituiscono le comunità d’ambito attraverso l’istituzione di un consorzio secondo quanto stabilito all’articolo 25 della presente legge.
2. Fino all’effettiva istituzione delle comunità di ambito di cui al comma 1, continuano ad operare le comunità d’ambito esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge
3. Le comunità d’ambito di cui al comma 1 subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle corrispondenti comunità degli ATO già esistenti. Ad esse fanno capo tutti gli obblighi posti dalla presente legge a carico delle comunità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province approvano il piano interprovinciale dei rifiuti relativamente all’ATO di appartenenza. A tal fine la provincia di cui all’articolo 12, comma 2 della l.r. 25/1998 , dà avvio al procedimento per l’approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. I piani provinciali già vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia fino all’entrata in vigore dei piani interprovinciali dei rifiuti.
6. Fino all’approvazione di un nuovo piano regionale con le procedure di cui all’articolo 10 della l.r. 25/1998 , resta valido il piano regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e i relativi stralci funzionali e tematici.
7. Le comunità d’ambito di cui al comma 1 presentano una relazione semestrale al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle province sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 25
- Modalità di costituzione delle nuove comunità d'ambito
1. Le comunità d’ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 , si costituiscono in forma di consorzio ai sensi dell’Sito esternoarticolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). I comuni approvano lo statuto del consorzio sulla base dello statuto tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto tipo di cui al comma 1, il comune con il maggior numero di abitanti convoca una conferenza dei comuni appartenenti al medesimo ATO, finalizzata alla predisposizione dello statuto da sottoporre ai comuni per la relativa approvazione. In mancanza di espressa disposizione dello statuto o dell’atto costitutivo, alla convocazione della prima assemblea del consorzio provvede il comune con il maggior numero di abitanti entro quindici giorni dalla costituzione.
3. I comuni danno tempestiva comunicazione alla Giunta regionale dell’avvenuta approvazione della convenzione e dello statuto del consorzio.
Art. 26
- Primi affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti
1. Le comunità d’ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 , individuano un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, fatte in ogni caso salve le concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 113, comma 15 bis del d.lgs. 267/2000 .
2. L’affidamento al gestore di cui al comma 1 ha ad oggetto anche i servizi svolti dai soggetti titolari delle concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000 , a decorrere dalla data della loro scadenza.
3. Le comunità d’ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 , provvedono ad avviare le procedure per l’affidamento del servizio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, entro centoventi giorni dalla data della loro costituzione.
4. Nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento del servizio, le comunità d’ambito tengono conto dell’incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto, sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative, e degli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono altresì conto dei costi di gestione e dell’utile d’impresa.
5. Se alle gare per l’affidamento del servizio partecipano consorzi stabili, associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CE relativo all’istituzione del gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi dell’Sito esternoart. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ), il bando di gara può stabilire l'obbligo di costituire un consorzio in forma di società per azioni o a responsabilità limitata e di operare in modo unitario nello svolgimento del contratto di servizio; ciò ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti al consorzio medesimo nei confronti dell’ente affidante.
6. Nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine per l’approvazione del piano straordinario di cui all’articolo 27, comma 1, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio di cui all’Sito esternoarticolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Art. 27
- Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio
1. Ai fini di cui all’articolo 26, comma 3, le comunità d’ambito già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge appartenenti a ciascun ATO di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 , d’intesa tra loro e sulla base dei piani provinciali vigenti, provvedono all’approvazione del piano straordinario per i primi affidamenti del servizio avente i contenuti di cui al comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le comunità d’ambito trasmettono la proposta di piano alle province che esprimono un parere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza dell’espressione del parere, le comunità d’ambito procedono in ogni caso all’approvazione del piano.
2. Il piano ha i seguenti contenuti:
a) censimento delle opere, degli impianti e delle tipologie di servizio esistenti;
b) individuazione, in conformità a quanto previsto dai piani provinciali, delle opere e degli impianti da realizzare necessari per il raggiungimento dell’autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani a livello dei nuovi ambiti, indicando i tempi di realizzazione degli stessi. Ciò fatta salva la possibilità di procedere alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 25 della l.r. 25/1998 con altra comunità d’ambito, nel caso in cui l’obiettivo non risulti raggiungibile;
c) predisposizione, previa definizione del connesso modello gestionale ed organizzativo, dei piani economici e finanziari degli interventi di cui alla lettera b), con l’indicazione, per ciascuno di essi, delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi derivanti dall’applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato;
d) indirizzi e prescrizioni per l’organizzazione del servizio.
3. I piani di cui al comma 1 sono trasmessi alla Giunta regionale, che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul burt.
4. I piani di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data della loro pubblicazione e restano in vigore fino all’approvazione dei piani di ambito (2)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 73.

di cui all’articolo 27 della l.r. 25/1998 da parte delle comunità d’ambito degli ATO di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 . I piani di ambito (2)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 73.

già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei piani di cui al comma 1.
Art. 27 bis
- Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio (4)

Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30, art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8, art. 2.

Abrogato.
Art. 28
- Realizzazione degli interventi previsti nei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio
1. Gli interventi di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b), sono realizzati secondo quanto previsto all’Sito esternoarticolo 202, comma 5 del d.lgs. 152/2006 :
a) dai nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all’articolo 26;
b) dai soggetti titolari delle concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 113, comma 15 bis del d.lgs. 267/2000 .
2. I gestori di cui al comma 1, lettera b), provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nei piani straordinari di cui all’articolo 27 ubicati nel territorio di competenza. Ove necessario, gli atti di affidamento del servizio sono conseguentemente adeguati.
Art. 29
- Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di una commissione tecnica
1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni di cui all’articolo 27, comma 1, il presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine previsto nella diffida, alla predisposizione e all’approvazione del piano provvede la Giunta regionale sulla base dell’attività istruttoria di una commissione tecnica, composta:
a) dai direttori delle comunità d’ambito esistenti ovvero dall’unico direttore della comunità dell’ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 ;
b) da un dirigente regionale della direzione generale competente che la presiede.
2. La commissione tecnica provvede al compimento delle attività istruttorie per la predisposizione del piano di cui all’articolo 27, comma 1, anche avvalendosi delle strutture tecniche della Regione e delle comunità d’ambito.
Art. 30
- Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di un commissario
1. Decorso il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 24, comma 1, in caso di mancata costituzione della comunità d’ambito, ovvero in caso di mancata nomina del presidente e del consiglio di amministrazione, il presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina un commissario che provvede, in sostituzione, a seconda dei casi, degli organi ordinari dei comuni e della comunità, allo svolgimento di una o più delle seguenti funzioni e attività secondo quanto stabilito nell’atto di nomina:
a) approvazione della convenzione o dello statuto in sostituzione dei comuni inadempienti;
b) sottoscrizione dell’atto costitutivo della comunità d’ambito in sostituzione dei comuni inadempienti;
c) convocazione dell’assemblea della comunità d’ambito per la nomina del presidente e del consiglio di amministrazione;
d) svolgimento delle funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione della comunità d’ambito fino alla nomina di entrambi detti organi da parte dell’assemblea della comunità;
e) svolgimento delle funzioni dell’assemblea della comunità, ad eccezione della nomina del presidente e del consiglio di amministrazione;
f) svolgimento delle funzioni e delle attività necessarie per l’affidamento del servizio.
2. Anche dopo la costituzione delle comunità d’ambito di cui all’articolo 24, comma 1, ovvero dopo la nomina degli organi, il presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina un commissario qualora:
a) decorra inutilmente il termine di cui all’articolo 26, comma 3;
b) le comunità non svolgano le funzioni o le attività di loro competenza necessarie per l’affidamento del servizio entro centottanta giorni dall’avvio delle relative procedure.
3. Nei casi di cui al comma 2, il commissario provvede allo svolgimento di una o più delle funzioni e attività necessarie per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo quanto stabilito nell’atto di nomina.
4. Può essere nominato commissario il presidente di una delle province interessate o il sindaco di un comune capoluogo di provincia o chi ha svolto funzioni di presidente di una comunità d’ambito.
5. La nomina del commissario è preceduta da diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni. La diffida è unica per tutte le funzioni e le attività di cui al comma 1, o per tutte le funzioni e le attività di cui al comma 2, ed è rivolta a tutti i soggetti inadempienti, con indicazione delle attività che devono essere poste in essere per la costituzione della comunità e l’affidamento del servizio.  L’atto di nomina individua le strutture regionali di supporto ovvero di riferimento per lo svolgimento delle funzioni e delle attività connesse al mandato commissariale.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), in quanto compatibili.
Art. 31
- Disposizioni di prima attuazione dl Sito esternod.lgs. 152/2006
1. Le comunità di ambito di cui alla l.r. 25/1998 corrispondono alle autorità di ambito di cui all’Sito esternoarticolo 201 del d.lgs. 152/2006 .
2. I piani di ambito di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998 hanno i contenuti di cui all’Sito esternoarticolo 203, comma 3 del d.lgs. 152/2006 . (3)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 74.

Art. 32
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.