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Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59

Norme contro la violenza di genere.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 novembre 2007

Art. 2
- Finalità
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 59 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), promuove attività di prevenzione della violenza di genere e garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali, o alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza.
1 bis. La Regione promuove altresì interventi volti alla presa in carico e alla rieducazione degli autori di violenza di genere al fine di far cessare i comportamenti violenti, di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, di riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione della consapevolezza della violenza agita, nonché di ricondurre le relazioni in condizioni di non violenza, parità e reciproco rispetto. (3)

Comma aggiunto con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 2.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.