Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59
Norme contro la violenza di genere.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 novembre 2007
Art. 6
- Centri antiviolenza
1. I centri antiviolenza sono gestiti autonomamente da associazioni operanti nella Regione e iscritte agli albi del volontariato o della promozione sociale, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e da altre forme organizzative come cooperative sociali che abbiano come finalità la prevenzione e la lotta alla violenza di genere ed il sostegno e la protezione delle vittime e dei minori.
2. Al fine di garantire le attività di cui al comma 1, il centro dispone di personale adeguatamente formato sui temi della violenza.
3. I centri antiviolenza forniscono servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza e, in particolare:
a) colloqui preliminari di valutazione e rilevazione del pericolo e per fornire le prime indicazioni utili;
b) colloqui informativi di carattere legale;
c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell’identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
d) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell’autostima anche attraverso gruppi autocentrati;
e) percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia.
4. I centri antiviolenza svolgono le seguenti attività:
a) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza di genere, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati;
b) raccolta di dati relativi all’utenza dei centri antiviolenza stessi e delle case rifugio di cui all’articolo 8.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.