Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007
Art. 11
- Dichiarazione unica aziendale
1. La dichiarazione unica aziendale (DUA) è istituita al fine di:
a) unificare i termini ed i formati di richiesta per i procedimenti direttamente ed indirettamente collegati al profilo ed alle unità tecnico-economiche aziendali;
b) semplificare la presentazione della documentazione necessaria;
c) riportare sul fascicolo aziendale elettronico tutte le verifiche amministrative, escluse quelle riferite ad elementi progettuali, e il maggior numero possibile di controlli e di validazioni.
2. Il titolare dell’azienda agricola trasmette all’ARTEA la DUA con la quale comunica o aggiorna tutti i dati della propria azienda mancanti nell’anagrafe regionale delle aziende agricole e fornisce tutte le informazioni preliminari ai procedimenti di interesse dell’azienda, in particolare:
a) il piano colturale, in forma sintetica o, solo nel caso in cui il dichiarante intenda accedere ad aiuti per i quali sia necessario, in forma analitica;
b) le richieste di accesso ad aiuti per investimenti;
c) le richieste di accesso ad aiuti comunitari e regionali;
3. L’attivazione dei procedimenti di cui al comma 2 avviene in via automatica da parte degli enti competenti, senza ulteriori adempimenti da parte dell’interessato, salvo eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni. (10)
3 bis. La Regione può stabilire l’attivazione tramite la DUA di ulteriori procedimenti di interesse dell’azienda agricola. (11)
4. Nel caso che nel corso dell’anno la DUA non subisca variazioni, si fa riferimento a quella già depositata; qualora si determinino variazioni nei contenuti dichiarati, la DUA deve essere modificata o integrata in modo corrispondente. Ove le modificazioni influiscano su procedimenti per i quali i requisiti sono richiesti in modo perdurante, la perdita degli stessi comporta l’obbligo per l’amministrazione competente di valutarne gli effetti sui procedimenti.
5. L’ARTEA provvede, nel rispetto del presente articolo, alla definizione delle procedure necessarie alla gestione delle DUA.
Note del Redattore:
Regolamento regionale18 febbraio 2008, n. 6/R , abrogato e sostituito con Regolamento regionale 6 settembre 2017, n. 49/R .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.