Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007
Art. 13
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2001 (1)
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale) è sostituito dal seguente:
“
3. Costituisce titolo di priorità per la formazione dell’elenco di cui al comma 2, la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi della normativa regionale.
”.Note del Redattore:
Regolamento regionale18 febbraio 2008, n. 6/R , abrogato e sostituito con Regolamento regionale 6 settembre 2017, n. 49/R .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.