Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007
Art. 10
- Funzioni amministrative
1. La Regione (18) effettua l’accertamento della redditività dell’azienda agricola, comunicandone gli esiti all’ARTEA.
2. L’ARTEA registra gli elementi e i dati sulla redditività nell’anagrafe regionale delle aziende agricole.
3. La competente struttura della Giunta regionale (18) rilascia la preventiva autorizzazione e la successiva certificazione ai fini della costituzione del compendio unico.
Note del Redattore:
Regolamento regionale18 febbraio 2008, n. 6/R , abrogato e sostituito con Regolamento regionale 6 settembre 2017, n. 49/R .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.