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Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38

Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 18 luglio 2007

Art 71 bis
Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’Sito esternoarticolo 93 del d.lgs.163/2006 (61)

Articolo inserito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46, art. 5.

1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione (di seguito denominato fondo), di cui all'Sito esternoarticolo 93, comma 7 bis, del d.lgs. 163/2006 è costituito dal complesso delle risorse finanziarie finalizzate all’erogazione del compenso ai dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di progettazione di opere pubbliche e le altre attività tecniche di cui al medesimo Sito esternoarticolo 93 del d.lgs. 163/2006 . (66)

Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 3.

A tale fondo la Regione ha destinato, per le opere iniziate o in corso nel periodo 19 agosto 2014 -18 aprile 2016, risorse finanziare in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara.
2. Ai sensi dell’articolo 93, commi 7 ter e 7 quater, Sito esternodel d.lgs. 163/2006 , il fondo:
a) per l'80 per cento delle risorse finanziarie è ripartito, previo accantonamento delle somme necessarie per la copertura degli oneri che gravano sull'amministrazione compresa l'Imposta regionale attività produttive (IRAP), per ciascuna opera o lavoro, tra i dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di progettazione e le altre attività tecniche di cui all'Sito esternoarticolo 93 del d.lgs. 163/2006 (66)

Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 3.

, con esclusione delle attività manutentive.
b) per il 20 per cento delle risorse finanziarie è destinato all'acquisto da parte dell'amministrazione regionale di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti d'innovazione, d'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, secondo modalità da definire con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le risorse del fondo individuate al comma 2, lettera a), restano disciplinate dalle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2010, n. 31/R (Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte da personale regionale) per quanto non diversamente disposto dal presente articolo. In particolare continuano ad applicarsi:
a) le percentuali degli importi posti a base di gara per la costituzione del fondo;
b) i criteri e le modalità per l'individuazione del personale avente titolo;
c) i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo tra il personale che ha partecipato alle attività incentivate;
d) le modalità di erogazione dei compensi, in coerenza con quanto disposto al comma 4.
4. All’erogazione dei compensi di cui al comma 2, lettera a), si provvede annualmente previa verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 7. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i criteri di priorità per la liquidazione degli incentivi di cui al comma 2, lettera a).
5. Nel caso di incrementi dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato dal ribasso d'asta offerto, le quote di cui all'articolo 12 del d.p.g.r. 31/R/2010 relative alle figure coinvolte nella fase esecutiva della realizzazione dell'opera, sono ridotte secondo le seguenti percentuali:
a) 3 per cento per ogni mese di ritardo;
b) 5 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 5 per cento;
c) 10 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 10 per cento;
d) 20 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 20 per cento;
e) 30 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 30 per cento;
f) 40 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 40 per cento;
g) 50 per cento per incrementi superiori al 40 per cento.
6. In caso sia di ritardo che di incremento dei costi di un'opera o un lavoro, le riduzioni per il ritardo nella realizzazione si sommano a quelle previste per l'incremento dei costi. Non sono computati nel termine per l'esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensione per varianti incorso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), Sito esternodel d.lgs. 163/2006 , le proroghe concesse, nonché i ritardi connessi a cause di forza maggiore. Le medesime varianti non determinano le riduzioni previste al comma 5 per incremento dei costi. Le riduzioni si applicano anche alle figure coinvolte nella fase progettuale dell'opera o del lavoro nel caso in cui il responsabile del procedimento accerti che l'incremento dei tempi o dei costi è imputabile anche ad attività della fase progettuale. Nel caso in cui il responsabile unico del procedimento (RUP) accerti che la responsabilità degli incrementi dei tempi e dei costi è imputabile alla sola fase progettuale, le riduzioni si applicano esclusivamente alle figure coinvolte nelle attività relative alla fase di progettazione dell'opera o del lavoro.
7. Il personale dirigente non ha titolo al compenso. I compensi percepiti dai singoli dipendenti delle categorie non possono superare, per ciascun anno solare, il tetto del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo in godimento del dipendente, comprensivo della retribuzione di risultato o dei compensi di produttività percepiti l’anno precedente.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di progettazione ed alle altre attività tecniche svolte nel periodo 19 agosto 2014 – 18 aprile 2016. Continuano inoltre ad applicarsi alle procedure avviate prima dell’entrata in vigore del Sito esternod.lgs. 50/2016 .

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 1.

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Periodo prima aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 1. Poi parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Lettera abrogata con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 10.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 10.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 11.

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Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 13.

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Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 16.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 21.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 22.

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Comma prima inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 22. Poi comma così sostituito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 25.

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Numero abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 26.

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Parola soppressa con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 124.

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Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 106.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 107.

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Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 55, ed ora abrogato con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 85 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 1 , e poi modificato con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 . In seguito la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della l.r. 46/2018 , articolo che qui inseriva l'articolo 35 ter, e dell’articolo 2 della l.r. 3/2019 , che ha parzialmente modificato l’articolo 35 ter.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 4.

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Articolo abrogato così sostituito con l.r. 31 ottobre 2018, n. 58 , art. 22.

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Periodo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la Sito esternosentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la Sito esternosentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r 29 dicembre 2022, n. 45, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.