Sezione II
– Procedure telematiche di acquisto
Art. 46
Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici
1. La Regione, al fine di favorire processi di semplificazione e di efficienza delle pubbliche amministrazioni, nonché i principi di trasparenza e concorrenza, promuove e incentiva la diffusione, l'integrazione e l’utilizzo tra le amministrazioni aggiudicatrici di sistemi e strumenti telematici per l’acquisto di beni e servizi e per l’affidamento di lavori pubblici.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la conoscenza e l’utilizzo dei sistemi e degli strumenti telematici da parte delle imprese, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria.
Art. 47
Sistema telematico di acquisto
1. La Regione predispone un sistema telematico per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Regione e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c) utilizzano il sistema telematico di acquisto predisposto dalla Regione.
3. Gli enti locali e gli enti pubblici che aderiscono alla rete telematica regionale di cui alla
l.r. 1/2004 possono adottare il sistema di cui al comma 2 per l’effettuazione delle proprie procedure.
Art. 48
Misure di semplificazione delle procedure di acquisto
1. La Regione, d’intesa con gli enti del territorio e nell'ambito della rete telematica regionale di cui alla
l.r. 1/2004 , favorisce i processi di semplificazione delle procedure di acquisto mediante:
a) l’adozione di comuni regole procedurali utili a consentire la condivisione e l'interoperabilità dei sistemi informativi;
b) la condivisione dei servizi messi a disposizione dall'infrastruttura della rete regionale, costituita quale articolazione del sistema pubblico di connettività (SPC);
c) l’integrazione dei sistemi informativi e delle procedure ai fini dell’ottimizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso l'interscambio di informazioni utilizzabili da più amministrazioni aggiudicatrici;
Art. 49
Mercato elettronico regionale
1. I mercati elettronici realizzati in attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale costituiscono il mercato elettronico della Toscana, sul quale possono effettuare acquisti tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Il regolamento di attuazione definisce le disposizioni per la costituzione ed il funzionamento del mercato elettronico della Toscana, con particolare riguardo all’abilitazione dei fornitori, alle specifiche tecniche ed alle caratteristiche di interoperabilità dei sistemi realizzati.