1. La Giunta regionale, con specifici regolamenti da emanarsi previa informativa del Consiglio regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ne disciplina la relativa attuazione, con particolare riferimento:
a) all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui al capo II, per quanto attiene:
1) alle modalità di costituzione e tenuta dell’archivio di cui all’articolo 5, comma 3;
2) alle modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6;
3) ai contenuti, termini e modalità operative inerenti gli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 8, di cui all'articolo 10, comma 3, nel rispetto del criterio della massima semplificazione e del minor aggravio procedurale a carico delle stazioni appaltanti
4) alle modalità di formazione, di validazione e aggiornamento del prezzario di cui all’articolo 12, nonché i dati e le informazioni utili alla elaborazione dello stesso;
b) alle disposizioni di tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro di cui al capo IV, per quanto attiene:
2) ai requisiti professionali ed ai compiti del tutor di cantiere di cui all’articolo 22;
3) alla documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel cantiere, come previsto dall’articolo 23, comma 3;
c) alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa di cui al capo V, per quanto attiene:
1) ai requisiti di professionalità ed i compiti del responsabile unico del procedimento, le ipotesi di coincidenza tra il responsabile unico del procedimento ed il direttore dell’esecuzione del contratto di cui all’articolo 119 del d.lgs. 163/2006 ; l’importo massimo della tipologia dei lavori per i quali il responsabile può coincidere con il progettista, relativamente ai contratti per l'affidamento di lavori pubblici;
d) alle disposizioni concernenti forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei contratti di cui alla sezione I del capo VI, per quanto attiene:
1) alla disciplina degli appalti di interesse generale di cui all’articolo 42;
e) ai sistemi telematici di acquisto di cui alla sezione II del capo VI per quanto attiene:
1) alla costituzione ed al funzionamento del mercato elettronico della Toscana, ai sensi dell’articolo 49;
f) alle disposizioni di disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti di cui al capo VII, per quanto attiene: (36)
1) alla disciplina degli incentivi al personale incaricato delle attività di progettazione, di pianificazione e delle attività tecnico-amministrative connesse, ai sensi dell’articolo 52;
2) alla disciplina dell’ufficiale rogante, ai sensi dell’articolo 58, comma 7;
3) alla disciplina degli affidamenti in economia, ai sensi dell’articolo 59, comma 2.
Periodo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.
Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.