Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 18 luglio 2007
articolo 33 del d.lgs. 163/2006 , al fine di realizzare una semplificazione procedurale ed una razionalizzazione della spesa per l’effettuazione di lavori e per l’appalto di forniture e servizi di interesse comune, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare apposite convenzioni per l’effettuazione di un’unica procedura di gara, individuando a tale fine l’ente titolare della procedura stessa.Periodo prima aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 1. Poi parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 1.
Articolo prima inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 124. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 62 .
Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 55, ed ora abrogato con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 2.
Articolo prima inserito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 1 , e poi modificato con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 . In seguito la Corte costituzionale, con
sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della l.r. 46/2018 , articolo che qui inseriva l'articolo 35 ter, e dell’articolo 2 della l.r. 3/2019 , che ha parzialmente modificato l’articolo 35 ter.
Periodo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la
sentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.
Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la
sentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.



