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Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007

CAPO III
- Banche dati
Articolo 18
1. Al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità degli atti della Regione, gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti istituzionali, nel rispetto:
a) dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale;
b) delle regole tecniche sull’interoperabilità dei sistemi e sul valore legale delle pubblicazioni dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
2. Le banche dati sono fra loro collegate in modo da garantire all’utente agevole consultazione e ricerca.
3. La pubblicazione degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, ove i medesimi atti non siano pubblicati sul BURT, ha valenza di pubblicità legale.
4. Nei casi in cui sulla banca dati degli atti amministrativi siano pubblicati atti che, ai sensi della normativa vigente soddisfino i requisiti della pubblicità legale su piattaforme digitali diverse da quelle della Regione Toscana, tale pubblicazione ha funzione notiziale.
5. Nella pubblicazione degli atti amministrativi di cui al comma 1, a tutela dei dati personali eventualmente contenuti negli stessi, si osservano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nel rispetto dei principi generali di liceità del trattamento, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati personali trattati.
6. Ai fini della tutela dei dati personali, con deliberazione della Giunta regionale ,sono disciplinate le modalità operative e le misure tecniche e organizzative con cui le strutture regionali e i soggetti esterni richiedenti la pubblicazione adottano adeguate misure al fine di rispettare la vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e garantire il rispetto di quanto previsto al comma 5.
Art. 19
- Disciplina delle banche dati
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi, di rispettiva competenza, nella propria banca dati e le relative modalità di accesso, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 18, comma 1.(16)

Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6, art. 2.

2. Con atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, sentite la segreteria della Giunta regionale e le strutture della Giunta competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti e in materia di informazione multimediale, sono fissate le caratteristiche tecniche della banca dati.
3. Per il Consiglio regionale l’atto di cui al comma 2 è assunto dalla struttura competente in materia informatica, sentite le segreterie dell’Ufficio di presidenza e del segretario generale e le strutture competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti ed in materia di informazione e comunicazione.
4. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti assicurando il coordinamento reciproco ai fini degli opportuni collegamenti, ai sensi del comma 2 (17)

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6, art. 2.

dell’articolo 18.
Art. 19 bis
1. Ulteriori indicazioni attuative ed eventuali regole tecniche relative alle forme e alle modalità di pubblicazione sul BURT possono essere definite con appositi atti della struttura della Giunta regionale di cui all’articolo 12, comma 1.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 4.

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Note soppresse

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 118.

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Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 1.

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Note soppresse

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Lettera abrogata con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 3 , comma 1.

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Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 3 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 4

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.