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Legge regionale 20 aprile 2007, n. 21

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 27 aprile 2007

Art. 1
1. Dopo l'art. 36 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è inserito il seguente:
Art. 36 bis - Interventi per il superamento della crisi idrica dell'Isola di Giannutri
1. Per l'anno 2007 e fino al completamento dell’impianto di produzione di acqua potabile in corso di realizzazione sull’isola di Giannutri, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore dell’Autorità di ambito territoriale (AATO) n. 6 “Ombrone” i fondi necessari al trasporto di acqua potabile tramite navi cisterna.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, stimato in euro 490.00,00, si provvede con le risorse stanziate sulla unità previsionale di base (UPB) 426 “Azioni di sistema per la tutela delle risorse idriche - Spese correnti”del bilancio annuale 2007
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.