Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 9
- Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum
1. Entro quarantacinque giorni lavorativi (8) dalla trasmissione del verbale di cui all’articolo 7, comma 1, il Collegio di garanzia verifica:
a) che il numero delle firme dichiarate dai promotori corrisponda a quello delle firme presenti sui fogli conformi al modello di cui all’articolo 2, comma 3;
b) che le firme richieste ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) siano autenticate ai sensi dell’articolo 12.
2. Il Collegio di garanzia dichiara nulle le firme:
a) prive delle indicazioni di cui all’articolo 11, comma 3;
b) non regolarmente autenticate;
c) apposte su fogli non conformi al modello di cui all’articolo 2, comma 3;
d) per le quali non risulti l’iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. Il Collegio di garanzia dichiara improcedibile la richiesta di referendum se il numero delle firme validamente autenticate è inferiore al numero richiesto ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), o per effetto delle verifiche di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Il Collegio di garanzia dà atto con apposito verbale delle verifiche svolte e delle decisioni adottate.
6. Nel caso di cui al comma 3, trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, e qualora il Governo non abbia promosso questione di legittimità costituzionale, la deliberazione statutaria è promulgata dal Presidente della Giunta regionale con le formule di cui all’articolo 3, comma 1.
7. Il Collegio di garanzia trasmette il verbale che attesta l’improcedibilità della richiesta di referendum ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.
8. Il Collegio di garanzia trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1, il verbale che attesta la regolarità delle firme a corredo della richiesta.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.