Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 4
- Disposizioni in caso di impugnativa da parte del Governo della Repubblica avanti la Corte costituzionale
1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul b.u.r.t., entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.
2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) è sospeso e, sino alla data di pubblicazione sul b.u.r.t. della decisione della Corte costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.
3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sul b.u.r.t. della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima della sospensione (7) conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta.
4. Nel caso in cui la deliberazione statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione oggetto della sentenza perdono efficacia.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.