Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 33
- Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum
1. Entro sessanta giorni lavorativi (11) dal deposito di cui all’articolo 29, comma 4, il Collegio di garanzia verifica:
a) che le firme dichiarate dai delegati, con l’aggiunta di quelle di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), siano almeno quarantamila;
b) che almeno quarantamila firme, comprese quelle di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), siano state raccolte nel termine di cui all’articolo 29, comma 1;
c) che almeno quarantamila delle firme di cui alla lettera b) siano state autenticate ai sensi dell’articolo 32;
d) che almeno per quarantamila delle firme di cui alla lettera b) risulti l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione.
2. Il Collegio di garanzia dichiara nulle le firme:
a) prive delle indicazioni di cui all’articolo 29, comma 3;
b) raccolte ed autenticate oltre il termine di cui all’articolo 29, comma 1;
c) non regolarmente autenticate;
d) apposte su fogli non vidimati;
e) apposte su fogli su cui non è stampato il quesito referendario;
f) per le quali non risulta l’iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. Il Collegio di garanzia dichiara improcedibile la richiesta di referendum abrogativo se il numero delle firme validamente autenticate al momento del deposito di cui all’articolo 29, comma 1, o successivamente per effetto delle verifiche dei commi 1 e 2, è inferiore a quarantamila.
4. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Il Collegio di garanzia dà atto con apposito verbale delle verifiche svolte e delle decisioni adottate.
6. Il Collegio di garanzia trasmette il verbale che attesta l’improcedibilità della richiesta di referendum ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.
7. Il Collegio di garanzia trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 4, il verbale che attesta la regolarità delle firme a corredo della richiesta.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.