Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 31
- Vidimazione, consegna e stampa dei fogli presso il Consiglio regionale
1. Nel caso di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), i delegati depositano all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme.
2. Entro sette giorni lavorativi (10) dal deposito, il responsabile del procedimento, o i funzionari da lui delegati, vidimano e consegnano i fogli destinati alla raccolta delle firme; a tal fine vi appongono il timbro, la data e la propria firma.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 27, comma 5, o all’articolo 28, comma 2, i delegati possono richiedere al responsabile del procedimento la stampa dei fogli per la raccolta delle firme a cura e spese della Regione.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, i delegati depositano presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale la richiesta scritta contenente il testo del quesito referendario e il numero di fogli richiesti.
5. Sono consentite ulteriori richieste per la stampa dei fogli entro centoventi giorni successivi al deposito della prima richiesta, nel rispetto del termine di cui all’articolo 29, comma 1.
6. Il numero dei fogli richiesti complessivamente non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto.
7. I fogli stampati e vidimati sono consegnati ai delegati entro dieci giorni lavorativi (10) dalla richiesta di cui ai commi 3 e 5.
8. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, di ogni richiesta e di ogni consegna e ne rilascia copia ai delegati.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.